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Il ritardo può determinare una sanzione, ma non la perdita dell’agevolazione
Il ritardo della comunicazione all'Enea può determinare una sanzione, ma non la perdita dell’agevolazione GTRES

Con la sentenza 3343/2019, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha spiegato cosa accade se, dopo aver effettuato i lavori di riqualificazione energetica che prevedono l’ecobonus, ci si dimentica di effettuare la comunicazione all’Enea entro i 90 giorni previsti dalla normativa.

Secondo quanto spiegato dai giudici, la comunicazione all’Enea dell’ecobonus è un adempimento di natura formale, che ha un carattere ordinatorio e non perentorio. Di conseguenza, se il contribuente invia la documentazione oltre i termini stabiliti non perde il diritto ad ottenere la detrazione fiscale. I giudici hanno sottolineato che il ritardo può determinare una sanzione, ma non la perdita dell’agevolazione.

Si ricorda che in base alla normativa sull’ecobonus, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere inviati all’Enea le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica e la scheda informativa dell’intervento. I documenti devono essere trasmessi online. Solo in caso di particolare complessità dell’intervento, i documenti possono essere inviati attraverso una raccomandata.

Il termine, inoltre, decorre dalla data del collaudo, non da quella dei pagamenti. Se, invece, l’intervento non prevede un collaudo, la data può essere provata con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa.

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