I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
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Quanto spiegato dalle Entrate con la risposta n. 457
Quanto spiegato dall'Agenia delle Entrate con la risposta n. 457 GTRES

Con la risposta n. 457, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’immobile pignorato e non ancora venduto deve essere inserito nella dichiarazione di successione.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “secondo le diposizioni del codice civile, il pignoramento costituisce un vincolo relativo di indisponibilità del bene pignorato, in quanto non priva in modo assoluto e definitivo il debitore assoggettato all’esecuzione del diritto di disporre dei beni pignorati, ma ne limita la disponibilità”.

Evidenziando: “Più nello specifico, a mente dell’articolo 2913 del c.c. il pignoramento produce l’effetto di rendere inefficaci gli atti di alienazione compiuti sui beni pignorati nei soli confronti del creditore pignorante o dei creditori che intervengono nell’esecuzione”.

Nel riportare i contenuti della risposta n. 457, Fisco Oggi ha precisato che – secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate – “devono essere inseriti nella dichiarazione di successione gli immobili pignorati, ma ancora di proprietà del defunto al momento del decesso” e “per gli stessi beni costituenti l’attivo ereditario devono essere richieste trascrizione e voltura e pagate le relative imposte, anche se aggiudicati in data anteriore all’apertura della procedura di eredità giacente”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, gli immobili pignorati e di proprietà del de cuius devono essere inseriti nella dichiarazione di successione. Per quanto riguarda la trascrizione, richiamando l’articolo 5 del Dlgs n. 347/1990, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la trascrizione del certificato di successione deve essere sempre effettuata e ha rilevanza fiscale. Per quanto riguarda la voltura, deve essere obbligatoriamente richiesta, come stabilito dall’articolo 76 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153. E’ dunque obbligatorio “volturare gli immobili a favore dell’eredità giacente e, pertanto, in relazione a detta formalità deve essere corrisposta la relativa imposta”.

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