I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 326
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Superbonus 110%, via libera anche per le unità collabenti
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Le unità collabenti possono usufruire del superbonus 110 per cento? La risposta l'ha data l'Agenzia delle Entrate replicando a un interpello. Vediamo quanto specificato.

Con la risposta n. 326, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto quanto disposto dal decreto rilancio e poi ha spiegato che "in merito alla possibilità di fruire del superbonus in caso di interventi realizzati su una unità censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 ('unità collabenti'), si rileva che il comma 1 del citato articolo 119 del decreto rilancio espressamente dispone l'incremento al 110 per cento della 'detrazione di cui all'articolo 14' del decreto legge n. 63 del 2013, nei casi ivi elencati. Analoga previsione è contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto rilancio, ai sensi del quale 'Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021'".

L'Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che, per quanto riguarda le detrazioni disciplinate dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato sottolineato che "tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 ('unità collabenti') in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente". 

E ha sottolineato che, ai fini dell'ecobonus, "per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari". Principi che si applicano anche per il superbonus 110 per cento.

Via libera, dunque, al superbonus 110 per cento anche per le spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti). 
 

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