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Quando beneficiare dell'ecobonus 110% per gli interventi sul singolo appartamento
GTRES

Con la risposta n. 408, l'Agenzia delle Entrate ha offerto ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare dell'ecobonus 110 per cento. Vediamo quanto spiegato in particolare in relazione al singolo appartamento.

L'Agenzia delle Entrate, fornendo la sua risposta, ha innanzitutto ricordato quanto disposto dall'articolo 119 del decreto rilancio e dalla circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

L'Agenzia delle Entrate ha dunque sottolineato che "tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai 'condomìni' e non alle 'parti comuni' di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, è stato chiarito che l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista. A tal fine, si ricorda che il 'condominio' costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell'immobile. Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale".

Nel chiarire specificatamente i dubbi del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è possibile accedere all'ecobonus 110 per cento per gli interventi autorizzati dall'assemblea condominiale relativi alla parte dell'involucro dell'edificio che riguarda la sua unità abitativa. Tali interventi però devono interessare l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso e devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio; nel caso in cui il conseguimento della classe energetica più alta non sia possibile è necessario che ciò sia dimostrato dall'attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. 

Per quanto riguarda gli interventi di isolamento termico realizzati sulle pareti interne dell'unità immobiliare, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato "che, in generale, qualora venga effettuato sulle parti comuni dell'edificio in condominio almeno un intervento 'trainante' tale circostanza consente a ciascun condominio di poter fruire del superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi 'trainati' che rientrano nel cosiddetto ecobonus".

Nel caso in cui l'intervento condominiale non venga effettuato in seguito al "diniego da parte degli organi competenti delle previste autorizzazioni amministrative", non sarà possibile fruire della detrazione del 110 per cento per gli interventi sulle pareti interne della propria abitazione. Ma, per tali interventi sarà eventualmente possibile fruire "delle detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90". 

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