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Variazione del domicilio fiscale, cosa determina e a cosa stare attenti
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Attenzione alla variazione del domicilio fiscale. Deve essere esercitata in buona fede e bisogna verificare bene quanto indicato nella dichiarazione dei redditi. Vediamo i punti messi a fuoco dalla Cassazione con l'ordinanza n. 23362.

Secondo quanto indicato, il domicilio fiscale determina la competenza dell'ufficio finanziario, di conseguenza la variazione del domicilio fiscale comunicata nell'annuale dichiarazione dei redditi va a determinare la competenza in capo all'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione l'interessato ha indicato il nuovo domicilio. La variazione del domicilio fiscale deve essere esercitata in buona fede, qualora quindi nell'annuale dichiarazione dei redditi sia stato indicato un domicilio fiscale diverso da quello precedente non si può poi invocare il difetto di competenza e l'invalidità dell'atto emesso dall'ufficio del domicilio dichiarato.

Nel dettaglio, la V sezione della Cassazione ha innanzitutto sottolineato il fatto che "il domicilio fiscale del soggetto passivo d'imposta determina la competenza dell'ufficio finanziario e la sua variazione, comunicata con la dichiarazione annuale all'Amministrazione, è idonea a radicare la competenza in capo all'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione l'interessato ha indicato il nuovo domicilio". Aggiungendo che "detta facoltà di variazione va esercitata in buona fede e, pertanto, il contribuente che abbia indicato in dichiarazione un domicilio fiscale diverso da quello precedente non può successivamente invocare il difetto di competenza e, quindi, l'invalidità dell'atto emesso dall'ufficio del domicilio da lui stesso dichiarato". La Cassazione ha poi evidenziato il fatto che, nel caso in cui non risulti un recapito attuale del contribuente, la potestà impositiva spetta all'Ufficio dell'ultimo domicilio fiscale noto.

Con la sua ordinanza, la Cassazione ha ricordato che, secondo quanto disposto dall'articolo 31 del Dpr n. 600/1973, la competenza dell'ufficio finanziario deve essere individuata "in ragione del domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata" e ha poi sottolineato che, ai sensi del successivo articolo 58, "le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte, 'con obbligo di comunicare formalmente all'Amministrazione ogni successiva variazione, non avendo alcuna rilevanza altri elementi fattuali'".

I Supremi giudici hanno poi affermato che un'eventuale variazione del domicilio fiscale comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi "è atto idoneo a rendere noto all'Amministrazione il nuovo domicilio 'anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all'ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio'".

La variazione del domicilio fiscale "deve essere esercitata in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario". Ne consegue che, "il contribuente che abbia indicato nella dichiarazione dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio del domicilio da lui stesso dichiarato".
 

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