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Quando in un condominio vanno effettuati lavori di ristrutturazione, e quando in particolare la cosa diventa un obbligo, l’amministratore di condominio assume un ruolo chiave. Quando infatti sorge l’esigenza di effettuare dei lavori in un palazzo condominiale ci può essere disaccordo tra i residenti, e quindi è questo il caso in cui la figura dell’amministratore è determinante per dare il via ai necessari lavori di recupero. Ecco quindi quali sono i compiti dell’amministratore in caso di lavori condominiali.

I doveri dell’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio in generale deve assolvere a tre principali doveri, pena la sua destituzione: far rispettare il regolamento condominiale, attuare le delibere votate in assemblea e occuparsi della manutenzione del condominio. Collegati a questi compiti ce ne sono altri accessori, tra cui la convocazione delle assemblee, la redazione del bilancio e del registro, la riscossione delle quote.

Manutenzione del condominio, i poteri dell’amministratore

La responsabilità dell’amministratore in tema di manutenzione straordinaria delle parti comuni del condominio lo porta a prendere provvedimenti urgenti anche quando non ci sia stata preventivamente una delibera condominiale. Quando l’amministratore può agire al di fuori dell’assemblea? Quando ad esempio l’intervento necessario è particolarmente urgente, come ad esempio la riparazione di un danno al portone o all’impianto idrico condominiale. L’intervento tempestivo dell’amministratore non lo esime comunque dall’informare i condomini delle relative spese, con i relativi documenti allegati.

Riforma del condominio e ristrutturazioni

Con la riforma del condominio, l’amministratore può effettuare senza autorizzazione una serie di spese, e anche imporre l’esecuzione di lavori urgenti. In presenza di un fondo cassa per le spese ordinarie, l’amministratore può effettuare le spese che ritiene necessarie – purchè non eccessive - anche per il decoro del condominio, come la pulizia straordinaria delle scale o l’abbellimento del giardino. L’assemblea approverà poi la ripartizione delle spese tra i condomini.

Quanto ai lavori di ristrutturazione, l’amministratore può imporne l’esecuzione nel caso in cui siano necessari ed urgenti. Il codice civile (art. 1135 comma 2) chiede però che prima riferisca all’assemblea la sua decisione, che può essere non accolta dai condomini o rinviata ad un momento diverso. In questo caso l’amministratore non ha più la responsabilità di eventuali danni derivati dalla mancata manutenzione, che ricade solo sui condomini. L’amministratore ha facoltà di denunciare i singoli condomini per danno temuto in caso non siano rispettati gli obblighi di manutenzione.

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