Le persone e le famiglie che abitano in uno spazio condiviso, come quello di un condominio, devono contribuire a cadenza regolare alle opere di manutenzione del complesso, come ad esempio la tinteggiatura delle scale condominiali. Questo costituisce un intervento piuttosto importante su una delle aree più utilizzate e soggette a usura di tutto l’edificio, ed è regolata da normative precise a cui amministratori e proprietari devono attenersi per l’organizzazione dei lavori in sede di assemblea condominiale. Ma come viene effettuata la ripartizione dei costi?
Chi paga la tinteggiatura delle scale in un condominio?
È l’articolo 1124 del Codice Civile a regolamentare qualsiasi gli interventi di manutenzione o sostituzione di scale e ascensori di un condominio, e dunque si occupa anche della suddivisione delle spese per i lavori di tinteggiatura delle scale. Posto che i condomini hanno accesso a tutti gli spazi in comune dello stabile, sono loro a doversi far carico delle spese per la loro tinteggiatura.
A questo punto, per poter procedere, è necessario stabilire se le scale prese in considerazione per la tinteggiatura siano in effetti da considerare degli spazi in comune: a questo scopo va consultato il regolamento condominiale, nonché l’atto di acquisto dell’immobile. In assenza di specifiche indicazioni, in generale sono considerati spazi in comune anche le scale che conducono a un solo appartamento e quelle situate ai piani più alti, per via dell’uso potenziale che possono farne tutti i condomini.
Come si ripartiscono le spese di tinteggiatura delle scale?
Sempre in base all’articolo 1124 C.C., primo comma, a ripartirsi le spese per la manutenzione di scale e ascensori devono essere i proprietari delle unità immobiliari a cui servono. Più precisamente, tali spese andranno addebitate:
- per metà in base al valore millesimale di ogni singola unità immobiliare
- per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza dal suolo del piano in cui è situato ogni appartamento.
Se le scale prese in considerazione per i lavori non si affacciano su box o pertinenze esterne allo stabile, i proprietari di tali pertinenze che non siano anche proprietari di un appartamento dello stabile non saranno soggetti ad alcun onere di spesa.
Chi decide di tinteggiare le scale condominiali e come?
Come già accennato, tutte le decisioni che riguardano la tinteggiatura delle scale condominiali vanno prese in sede di apposita assemblea di condominio, in presenza dell’amministratore e dei condomini. In particolare, sarà responsabilità dell’amministratore raccogliere i preventivi per i lavori e presentarli ai condomini, che saranno tenuti ad approvarne uno con una votazione a maggioranza.
Tale maggioranza dipende dalla natura dei lavori e varierà tra interventi di manutenzione ordinaria (in cui rientra la regolare tinteggiatura) e manutenzione straordinaria (che comprende interventi più complessi, come ad esempio la sostituzione o la riparazione di alcuni elementi).
Cosa si intende per scale di un condominio?
Ecco tutti gli elementi che rientrano nella definizione di scale di un condominio:
- gradini
- rampe
- ringhiere, corrimano e parapetti
- l’intero spazio della tromba delle scale, compresi muri, soffitti e pianerottoli
Non fa invece parte di questa definizione l’androne d’ingresso di un palazzo, che va considerato come un bene comune a sé stante. In sede di assemblea condominiale può comunque capitare di frequente che vengano programmati anche i lavori di tinteggiatura dell’androne contestualmente a quelli di tinteggiatura delle scale.
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