
Per garantire a tutti i residenti la corretta ricezione del segnale televisivo, anche in condominio possono essere predisposti appositi impianti, sia comuni che privati. Infatti, l’antenna TV condominiale può essere centralizzata, quindi di proprietà comune, oppure privata, cioè predisposta da un solo proprietario.
In generale, le spese di installazione e manutenzione delle antenne centralizzate sono suddivise fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, mentre quelle singole sono a carico dei relativi proprietari. Questi ultimi, tuttavia, potrebbero essere chiamati a contribuire all’impianto comune se ancora godono del collegamento.
Cosa stabilisce la normativa sulle antenne nei condomini
Per comprendere quando possano essere installati gli impianti di ricezione televisiva, e soprattutto come debbano essere gestiti, è innanzitutto necessario prendere in considerazione le principali regole per l’antenna TV condominiale, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente e da eventuali specifiche da regolamento.
In particolare, quando può essere predisposta un’antenna centralizzata o, ancora, una soluzione privata?
L’antenna TV centralizzata per le nuove costruzioni
Il primo caso da valutare è quello degli edifici di nuova costruzione, per i quali l’antenna centralizzata condominiale è obbligatoria. È infatti quanto prevede la Legge 249/1997, che stabilisce appunto che tutti i nuovi immobili debbano:
- essere dotati di impianti centralizzati per la ricezione televisiva e radiofonica;
- garantire un accesso uniforme ai segnali di trasmissione;
- ridurre la necessità di installazioni individuali, anche allo scopo di non deturpare l’aspetto esterno dell’edificio.
Secondo la legge, le antenne televisive rappresentano un’innovazione necessaria per gli edifici e, per questo motivo, devono essere integrate sin dalla fase progettuale degli stessi. Un concetto integrato e specificato dalla Legge 66/2001, che modifica proprio la Legge 249/1997, che stabilisce ulteriori obblighi tecnici per gli impianti terrestri o satellitari centralizzati.
Installare l’antenna centralizzata su vecchi edifici
Può però anche capitare che l’edificio condominiale non sia dotato di un impianto centralizzato, ad esempio perché realizzato prima dell’entrata in vigore dell’obbligo normativo sulle nuove costruzioni. In questo caso, i condomini possono valutarne l’installazione, innanzitutto verificando le disposizioni da regolamento:
- il regolamento assembleare può definire norme sulle tipologie di antenne installabili, il loro colore e la loro posizione, ad esempio per preservare il decoro architettonico dell’edificio;
- il regolamento contrattuale può invece contenere imposizioni più rigide, ad esempio identificando zone specifiche d’installazione o vietando la predisposizione sui balconi.

In assenza di specifiche limitazioni, l’assemblea può approvare l’antenna centralizzata con un delibera, come innovazione prevista dall’articolo 1120 del Codice Civile. In questo caso servirà ottenere la maggioranza dei presenti, purché rappresentino almeno i 2/3 dei millesimi del valore dell’edificio, in base a quanto previsto dall’articolo 1136 del Codice Civile.
In caso si rendano necessarie modifiche al regolamento contrattuale, bisognerà invece ottenere l’unanimità. Se lo stabile è invece sottoposto a ristrutturazione generale, è necessario adeguare l’edificio alle nuove esigenze tecnologiche e ai requisiti tecnici stabiliti dal D.M. del 22 gennaio 2013. Di conseguenza:
- se il condominio non è dotato di un impianto centralizzato, dovrà predisporlo in sede di ristrutturazione;
- se l’edificio è dotato di un impianto non più tecnologicamente adeguato, dovrà aggiornarlo, ad esempio prevedendo una centralina per l’antenna TV condominiale adatta alla ricezione dei nuovi segnali digitali.
L’antenna TV privata
Indipendentemente dalla presenza di un impianto centralizzato, ogni condomino ha diritto di installare un’antenna TV privata, ad esempio per risolvere problemi di ricezione o, ancora, rispondere a esigenze singole, come la predisposizione di una parabola per i segnali satellitari. È quanto prevede il D.Lgs. 259/2003, nel regolamentare il diritto d’antenna, espressione del diritto all’informazione.
È però necessario che l’installazione di un’antenna privata non vada a detrimento della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio, in tal caso l’assemblea condominiale potrà opporsi alla sua installazione.
Se le condizioni precedentemente indicate vengono rispettate, non è solitamente richiesta l’approvazione in assemblea. Per quanto il diritto di antenna sia insopprimibile, se l’installazione avviene sulle parti comuni, bisogna sempre prendere in considerazione l’articolo 1102 del Codice Civile. Quest’ultimo prevede che:
- ogni condomino possa utilizzare le parti comuni;
- purché non ne alteri la destinazione o impedisca ad altri di fare altrettanto.
Per questa ragione, se si rendono necessarie modifiche strutturali delle parti comuni, servirà anche ottenere l’approvazione in assemblea, di solito raggiungendo la maggioranza dei presenti, purché rappresentino almeno 1/3 dei millesimi dell’edificio, sempre compre previsto dall’articolo 1136 del Codice Civile.
Come staccarsi dall’antenna centralizzata
Ma è possibile staccarsi dall’antenna condominiale, in caso si voglia installare un impianto privato o, ancora, non avvalersi del segnale televisivo centralizzato? Si tratta di un dubbio sempre più diffuso negli ultimi anni, considerando la possibilità di guardare la TV senza antenna, ad esempio via Internet.
In linea generale, è possibile rimuovere la propria utenza sull’antenna centralizzata, avvisando l’amministratore di condominio e accertandosi che venga eliminato ogni collegamento con l’impianto, incluse le prese d’accesso domestiche. In questo caso:
- se il distacco non altera il funzionamento dell’impianto comune, il condomino è esentato da future spese di manutenzione, accertandosi però di non avere debiti pregressi;
- in caso non sia tecnicamente possibile un distacco totale, ad esempio con la rimozione delle prese, il condomino potrebbe essere comunque chiamato a rispondere a spese comuni future, anche qualora disponga di un’antenna privata o altre soluzioni singole di visione.
Per evitare eventuali diatribe condominiali, oltre ad avvisare l’amministratore - passaggio fondamentale per aggiornare le tabelle di ripartizione - è utile avvalersi di un tecnico certificato, che possa rilasciare tutta la documentazione idonea a confermare l’effettiva rimozione di ogni collegamento.
Come si divide la spesa dell’antenna condominiale
Definite le principali regole d’installazione e gestione, come avviene la ripartizione delle spese per l’antenna TV condominiale? Molto dipende dalla tipologia dell’impianto - ad esempio, comune o privato - nonché dalla tipologia d’intervento.
La ripartizione per l’antenna centralizzata
Innanzitutto, chi paga l’antenna TV condominiale, se centralizzata? In linea generale, l’articolo 1123 del Codice Civile prevede che i costi d’installazione, riparazione e manutenzione siano suddivisi fra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà.

È però utile sottolineare che, in base all’articolo 1121 del Codice Civile, in caso di innovazioni gravose, voluttuarie o suscettibili di uso separato - come, appunto, nel caso di un’antenna TV - i condomini che non desiderano usufruirne possono essere esentati da ogni costo, sempre rimuovendo ogni eventuale collegamento preesistente. Questi ultimi potranno rientrare nell’utilizzo in un secondo momento, corrispondendo la loro quota.
Ma qual è il costo di un’antenna tv condominiale? Molto dipende dalla complessità d’installazione e dal numero di unità immobiliari da servire: indicativamente tra i 500 e i 2000 euro complessivi per la prima predisposizione, mentre la manutenzione potrebbe comportare dalle 50 alle 300 euro l’anno per singolo condomino.
Le spese per l’antenna privata
Come facile intuire, i costi per un’antenna privata sono completamente a carico del singolo proprietario, che dovrà quindi provvedere sia al pagamento dell’installazione che della ciclica manutenzione.
È però infine utile ricordare che, in caso il condomino sia comunque servito dall’impianto centralizzato anche se non utilizzato, le spese di manutenzione comuni dovranno comunque essere corrisposte.
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