Ecco quali sono le misure di altezza minima dei parapetti a seconda del tipo di costruzione e dell'utilizzo dell'immobile
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Parapetto su terrazzo
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Quando si fanno lavori di ristrutturazione o di nuova costruzione di ambienti interni ed esterni, è necessario seguire le normative di legge per ogni aspetto, comprese quelle che riguardano il parapetto o il corrimano delle scale. Si tratta di elementi architettonici che svolgono la funzione di evitare cadute dall’alto verso il basso di cose o di persone nel vuoto. 

Nella costruzione di finestre, balconi e terrazzi deve essere rispettata l’altezza minima del parapetto: ecco, quindi, le misure alle quali fare attenzione affinché i manufatti siano a norma.

Qual è l'altezza minima di un parapetto?

Le norme alle quali rifarsi per calcolare l’altezza minima del parapetto sono quelle contenute nel decreto ministeriale numero 236 del 14 giugno 1989 e nel decreto legislativo numero 81 del 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).

In base a quanto prevede il nostro ordinamento, il parapetto è una struttura continua e solida, di solito realizzata in cemento, metallo o vetro, la cui altezza minima deve essere generalmente di 1 metro (100 cm) per balconi e terrazze in edifici residenziali e per le zone di transito nei luoghi di lavoro. 

Scale e corrimano
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Altezza parapetti: 100 o 110 centimetri?

Il decreto ministeriale 236/1989, inoltre, all’articolo 8 richiede che il parapetto sia "inattraversabile” da una sfera di 10 cm di diametro per evitare la caduta di persone e oggetti. È per questo motivo che, spesso, l’altezza di questi elementi architettonici non sia proprio di 100 centimetri, ma di 110 centimetri.

Da questo punto di vista, si tratta quindi di un dispositivo di protezione passiva, ovvero di una barriera permanente di sicurezza, non valicabile da oggetti o persone e senza che ci sia necessità dell’intervento dell’azione dell’uomo.

Qual è il limite di altezza di una ringhiera su un balcone

Il decreto ministeriale 236/1989 stabilisce un’altezza minima del parapetto per il balcone di 100 cm. Si osservi che gli elementi architettonici di sicurezza possono essere costituiti anche da ringhiere. 

A differenza delle strutture in cemento, le ringhiere sono composte da balaustre ed elementi verticali e da una guida superiore. Inoltre, la struttura può essere meno massiccia rispetto a quella di un parapetto.

La scelta del rialzo della ringhiera di un balcone è dettata da ragioni di opportunità e di design del progetto edilizio, anche se la costruzione deve garantire la sicurezza delle persone. Come per i balconi, anche sul terrazzo degli edifici residenziali deve essere osservata un’altezza minima della protezione di un metro.

A quale altezza è obbligatorio il parapetto

L’installazione di parapetti è obbligatoria quando vi è un rischio di caduta da un’altezza di almeno un metro. L’ordinamento italiano, in ogni modo, specifica i vari contesti nei quali l’uso di queste strutture diventa indispensabile, tra i quali:

  • in terrazzi e balconi che si trovino a un'altezza di almeno 100 cm per prevenire cadute accidentali;
  • le rampe e le scale situate a un’altezza di almeno 120 cm;
  • i lastrici solari e i tetti devono disporre di un parapetto nel caso in cui siano accessibili;
  • i ponti pedonali e le passerelle che servono a far attraversare i pedoni devono disporre di protezioni architettoniche adeguate.

Quale deve essere l’altezza del parapetto per la scala interna

Allo scopo di garantire la sicurezza di chi le percorre, analoghe prescrizioni sono disposte per le scale e i rispettivi corrimano. Nel dettaglio, il parapetto deve avere un’altezza minima anticaduta di 100 centimetri ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di 10 centimetri. 

La stessa altezza è da rispettare nel caso in cui si debbano scegliere le ringhiere per esterni in ferro o in legno. Diversamente, per le scale interne ed esterne degli edifici pubblici e scolastici si richiede l'altezza minima del parapetto di 120 cm

Dimensioni e caratteristiche principali dei corrimano

Il decreto 236/1989 stabilisce, inoltre, che i corrimano debbano essere di facile prendibilità e costruiti con materiali resistenti e non taglienti. Dal punto di vista della sicurezza nell’utilizzo, è importante che, in corrispondenza delle interruzioni, il corrimano sia prolungato di 30 centimetri oltre il primo e l’ultimo gradino

L’altezza del corrimano è fissata, invece, tra un minimo di 90 cm e un metro. Si può prevedere l’installazione di un secondo corrimano che deve avere, tuttavia, un’altezza pari a 75 centimetri. 

Il corrimano posizionato in corrispondenza di pareti piene o parapetti deve avere una distanza minima di 4 centimetri. Si forniscono, nella tabella sottostante, le dimensioni e le caratteristiche di scale e gradini che costituiscono parte comune di un edificio o di uso pubblico da quelle non pubbliche.

DIMENSIONISCALE PUBBLICHESCALE NON PUBBLICHE
Larghezza minima120 cm80 cm
Pedata minima30 cm25 cm
Rapporto alzata e pedataCorretto rapporto, ovvero la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere tra 62 e 64 cmCorretto rapporto, ovvero la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere tra 62 e 64 cm
Altezza media scalinoda 16 a 20 cmda 16 a 20 cm

L'altezza minima di un parapetto per finestra 

Come per altri elementi di protezione, anche nel caso della finestra l’altezza minima di un parapetto è di 100 centimetri negli edifici residenziali. In fase di costruzione (o di ristrutturazione) è necessario tener presente alcune indicazioni fornite dal decreto ministeriale 236/1989 sugli infissi esterni. In particolare, l'articolo 4.1.3 stabilisce che, 

"ove  possibile  si  deve  dare  preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno". 

Tuttavia, l'articolo 4.1.8 meglio specifica il criterio che deve essere adottato circa la preferenza a costruzioni che consentano la visuale anche alla persona seduta. Infatti,

"per  consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro".

L'altezza minima del parapetto nei luoghi di lavoro

Le dimensioni possono subire delle variazioni a seconda dell’uso dell’immobile. Per questa ragione, il decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce per i luoghi di lavoro un’altezza di 110 centimetri, con alcune eccezioni che riguardano l’altezza minima del parapetto della finestra che deve essere di almeno 90 cm o di un metro a seconda delle circostanze.

Inoltre si dispone che i luoghi di lavoro, nel rispetto del sopra riportato decreto e della norma UNI EN ISO 14122-3 al punto 7.1.1, devono disporre di una struttura di sicurezza di questo tipo quando il rischio di caduta è da un’altezza di oltre 500 millimetri.

Parapetti e ringhiere alti per assicurare la sicurezza di chi si affaccia
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Ringhiere, balaustre e parapetti prefabbricati

Dimensioni, prestazioni meccaniche e caratteristiche di ringhiere, balaustre e parapetti prefabbricati sono contenuti nella norma UNI 10809, il cui pdf, tuttavia, non si può reperire in forma gratuita. 

Si tratta di uno standard tecnico nel quale sono riportate le seguenti dimensioni di ringhiere, parapetti, balaustre e corrimano a seconda dell’utilizzo dell’immobile che sia pubblico, privato o privato secondario.

DIMENSIONIUSO PUBBLICOUSO PRIVATOUSO PRIVATO SECONDARIO
Altezza minima ringhiere100 cm100 cm90 cm
Altezza minima balaustre o parapetti100 cm100 cm90 cm
Altezza corrimano90-100 cm90 cm90 cm

Come si misura l’altezza di un parapetto

Da ultimo, è utile sapere dove reperire le modalità di misura dell’altezza di un parapetto. L’articolo 8 del decreto ministeriale 236/1989 fornisce l’elenco delle misure partendo dall’altezza generica di un parapetto, definita come la distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell’elemento che limita l’affaccio (la copertina, la traversa inferiore dell’infisso, l’eventuale corrimano o il ringhierino) al piano di calpestio. 

Analogamente, l’altezza del corrimano si misura in verticale partendo dal lembo superiore del corrimano al piano di calpestio. Inoltre, l’altezza del parapetto o del corrimano delle scale misura la distanza dal lembo superiore del parapetto o del corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.

Pertanto, l’altezza minima di un parapetto di un balcone, di un terrazzo o di una scala deve essere misurata dal pavimento all’ultimo elemento architettonico che limita l’affaccio. All’interno dell’altezza, che deve essere di almeno 100 centimetri, possono confluire strutture come le ringhiere, le sbarre di ferro e altri manufatti che hanno come obiettivo quello di evitare la caduta dall’alto di persone o di cose.

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