In un contesto immobiliare sempre più dinamico, non è infrequente pensare a una modifica della denominazione degli stabili condominiali. Si tratti di ragioni meramente estetiche, oppure per il desiderio di aumentare la percezione di prestigio dell’edificio, la scelta di cambiare nome al condominio non va mai sottovalutata.
È infatti necessario che la decisione venga presa in assemblea, raggiungendo il consenso unanime di tutti i condomini, poiché si tratta di una modifica che incide sul condominio in quanto ente. Dopodiché, se la variazione viene approvata, l’amministratore dovrà comunicare il nome all’Agenzia delle Entrate, aggiornando la denominazione al codice fiscale esistente.
Si può cambiare nome al condominio?
Innanzitutto, è utile chiedersi se il cambio di denominazione di un condominio sia effettivamente possibile. In linea generale, si può procedere al cambio del nome per l’istituto condominiale, tuttavia bisogna prendere in considerazione sia questioni dal punto di vista normativo che pratico. Ma come procedere?
Il condominio dal punto di vista giuridico
In primo luogo, è utile ricordare come si configuri il condominio dal punto di vista giuridico. Lo si può infatti definire comune una forma di comunione forzosa fra i proprietari delle diverse unità immobiliari presenti nello stabile, in cui l’amministrazione delle parti comuni è pressoché autonoma. Proprio per questa ragione, si tratta di un ente di gestione e, in quanto tale, deve essere dotato di un identificativo ufficiale e un codice fiscale, entrambi da utilizzare nei rapporti con terzi, come ad esempio i fornitori.
Di solito, la denominazione viene scelta al momento della sua edificazione - ad esempio, può essere prevista dal costruttore e inserita all’interno del regolamento contrattuale - oppure definita dall’assemblea. Ma come trovare il nome di un condominio? Non vi sono particolari vincoli: in teoria si può utilizzare qualsiasi definizione, nella pratica è frequente che venga scelto un nome ispirato alle caratteristiche architettoniche o storiche dello stabile, alla posizione geografica o alla via di riferimento.
Le modalità per cambiare nome
Come accennato in apertura, può capitare che nel tempo i condomini desiderino cambiare il nome del condominio, per le più svariate ragioni. Si tratti di semplici motivazioni estetiche, o della volontà di migliorare la percezione di prestigio dello stabile, come si procede alla modifica?
L’eventuale proposta di cambio dovrà essere discussa e approvata in assemblea - quest’ultima richiesta dall’amministratore o da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio, in base all’articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile - affinché possa considerarsi valida. Ma quali maggioranze servono? Il Codice Civile non presenta specifici riferimenti a questa necessità, tuttavia l’orientamento della giurisprudenza è chiaro: serve l’unanimità di tutti i condomini, non solo dei partecipanti all’assemblea stessa.
Ad esempio, con la sentenza 1480/2025, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il cambio del nome di un condominio, proprio perché la decisione è stata presa a maggioranza dei condomini, senza invece raggiungere l’unanimità. Questo perché:
- la denominazione costituisce un elemento identificativo essenziale per il condominio, inteso come ente;
- la sua modifica incide sulla natura del condominio e, per questo, richiede un voto unanime.
Di conseguenza, non si può considerare il cambio del nome come un’innovazione, ai sensi dell’articolo 1120 del Codice Civile, né una modifica della destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 1117-ter. Per queste ragioni, non si possono applicare le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie o straordinarie previsto dall’articolo 1136, ma serve sempre il consenso unanime.
Come dissociarsi dalle scelte del condominio
Ma come dissociarsi, se non si è d’accordo con la proposta di cambiare nome al condominio? Proprio poiché è necessaria l’unanimità:
- basta il voto contrario di un solo condomino, per impedire l’approvazione della delibera;
- è però indispensabile verbalizzare l’opposizione.
E come comportarsi in caso di irregolarità, ad esempio in presenza di un nuovo nome approvato a maggioranza semplice o qualificata? In base all’articolo 1137 del Codice Civile, il condomino dissenziente ha facoltà di impugnare la decisione entro 30 giorni dalla deliberazione - se presente, o dalla comunicazione del verbale se assente - avviando un contenzioso legale con lo stesso condominio.
Cosa fare dopo il cambio del nome
Cosa succede, invece, se il voto in assemblea ottiene l’unanimità e la delibera per il cambio del nome viene formalizzata? Affinché il nuovo nome sia effettivamente riconosciuto, l’amministratore deve procedere a:
- comunicare la variazione all’Agenzia delle Entrate, presentando il verbale assembleare tramite modello AA5/6, per aggiornare la denominazione associata al codice fiscale;
- modificare e aggiornare tutti i documenti ufficiali, inclusi i dati catastali, le informazioni in possesso degli enti pubblici, l'anagrafe condominiale, i contratti di utenze o fornitura e le polizze assicurative.
In caso il condominio non fosse dotato di un amministratore - una casistica mediamente frequente per gli stabili con otto o meno proprietari, come previsto dall’articolo 1129 del Codice Civile - i condomini possono agire collettivamente o, ancora, nominare un incaricato affinché si occupi di tutte le necessità burocratiche.
Ancora, le eventuali spese correlate al cambio del nome vengono suddivise fra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà, così come previsto dall’articolo 1123 del Codice Civile.
Chi cambia il nome sul citofono condominiale
Infine, è utile sapere anche chi si debba occupare di modificare il nome sulle insegne ufficiali dello stabile, come ad esempio le targhette applicate sul citofono del condominio.
Di norma, il compito spetta sempre all’amministratore: dopo il raggiungimento della delibera unanime, può contattare una ditta specializzata per la produzione di nuove targhette, controllando anche eventuali regolamenti comunali relativi a dimensioni, materiali e possibili oneri. Anche in questo caso, i costi sono sempre ripartiti fra tutti i proprietari, in base ai millesimi di proprietà.
In caso vi fossero dubbi sull’estetica o le dimensioni delle targhe, l’assemblea ne può discutere in una riunione successiva a quella d’approvazione del cambio del nome. In base all’articolo 1136 del Codice Civile, basterà una maggioranza semplice, pari a:
- la maggioranza degli intervenuti;
- purché rappresentino almeno un terzo del valore dello stabile.
Infine, per i condomini privi di amministratore, la sostituzione delle targhette può avvenire collettivamente da parte degli stessi condomini o, ancora, da parte di un residente incaricato dall’assemblea.
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