Allo scopo di gestire al meglio gli spazi domestici, sono sempre più i proprietari di immobili interessati alla realizzazione di aree di stoccaggio sopraelevate. Prima di implementare un palchettone, è però indispensabile conoscere la normativa sul ripostiglio in quota: un'opera di solito in edilizia libera, purché non modifichi la struttura, la volumetria e la destinazione d’uso dell’unità immobiliare. Bisognerà comunque rispettare le altezze minime - tipicamente inferiori a 2,10 metri, variabili a seconda del contesto - nonché le disposizioni del D.M. del 5 luglio 1975, eventuali regolamenti comunali e, in alcuni casi, anche vagliare l’assemblea condominiale.
Cosa vuol dire ripostiglio in quota
Per chi dispone di soffitti alti, la realizzazione di uno spazio di stoccaggio sopraelevato rappresenta di certo una soluzione intelligente, così da sfruttare al meglio gli ambienti senza invadere la superficie calpestabile. A questo scopo, è utile conoscere il significato di un ripostiglio in quota.
In linea generale, si tratta di un piano rialzato rispetto al livello del pavimento, spesso posizionato sopra porte o corridoi, dove immagazzinare scatole, oggetti di altra dimensione e utensili vari. Di norma, questo spazio si caratterizza per:
- un’altezza contenuta, tipicamente sotto agli 2,10 metri, affinché sia a tutti gli effetti un’area di stoccaggio e non abitativa;
- un vano chiuso, cioè senza finestre o altre aperture che lo rendano uno spazio abitabile;
- un accesso facilitato, ad esempio tramite scala, e una struttura mediamente leggera, finalizzata a sorreggere oggetti.
Seppur con varie differenze a livello comunale, il palchettone non deve incidere sulla superficie calpestabile dell’immobile, né alterarne la volumetria.
La differenza tra ripostiglio in quota e soppalco
Prima di procedere alla realizzazione di un palchettone, è però necessario indagarne le differenze con il soppalco: oltre alla diversa struttura e finalità, i processi autorizzativi possono infatti essere differenti.
La principale differenza è funzionale: il ripostiglio in quota serve esclusivamente a immagazzinare oggetti, con un accesso limitato, mentre il soppalco può ospitare attività umane, perché può essere adibito a piccolo ufficio, zona relax o area letto per la casa. Dopodiché, bisogna considerare:
- la differente conformazione, perché il palchettone è generalmente uno spazio chiuso, mentre il soppalco prevede almeno un lato aperto, dotato di parapetti, affinché sia abitabile;
- le altezze richieste, perché il ripostiglio in quota può rimanere indicativamente al di sotto dei 2,10 metri, mentre il soppalco necessita almeno di 2,40 metri per garantire comfort abitativo;
- il relativo impatto strutturale, con il palchettone che rappresenta una struttura leggera e facilmente rimovibile, mentre la progettazione del soppalco risponde a requisiti statici più approfonditi.
Le normative che regolano la costruzione di un palchettone
La realizzazione di una piattaforma elevata destinata allo stoccaggio è regolata da diverse normative, sia definite a livello nazionale che locale, allo scopo di garantire sicurezza, igiene e compatibilità urbanistica.
La normativa sul ripostiglio in quota di riferimento è il Testo Unico dell’Edilizia, ovvero al D.P.R. 380/2001, che disciplina i casi di predisposizione in edilizia libera oppure tramite l’ottenimento di titoli abilitativi. A questo, si aggiungono:
- il D.M. del 5 luglio 1975, che definisce le altezze minime per i locali abitativi e di stoccaggio, nonché i requisiti igienici minimi. In linea generale, sono richiesti vani abitabili di almeno 2,70 metri d’altezza, riducibili a 2,40 per corridoi e servizi e misure inferiori, variabili a seconda del comune, per spazi accessori e depositi;
- il regolamento edilizio comunale, che può fissare dei requisiti minimi da rispettare per realizzare un palchettone in edilizia minima. Ad esempio, molti comuni impongono altezze inferiori ai 2,10 metri e l’assenza d’impatto sul rapporto aeroilluminante della casa;
- il D.Lgs. 81/2008, se il ripostiglio in quota viene realizzato in spazi lavorativi o accessibili da dipendenti, per garantirne la sicurezza strutturale;
- le norme condominiali, con necessità di approvazione in assemblea per tutti i progetti che potrebbero influire sulle parti comuni o, ancora, sull’equilibrio statico dello stabile.
Il ripostiglio in quota in edilizia libera
Spesso la predisposizione di un ripostiglio in quota può rientrare all’interno dell’edilizia libera, ovvero può essere realizzata senza l’ottenimento di specifici titoli abilitativi. Questo regime si applica quando l’opera mantiene un impatto limitato sull’edificio esistente, purché rispetti alcuni requisiti di base. Infatti, il palchettone non deve:
- alterare la volumetria e la destinazione d’uso dell’immobile;
- comportare modifiche strutturali significative all’unità immobiliare;
- occupare più di un terzo della superficie della stanza;
- avere un’altezza superiore ai 2,10 metri, per non renderlo uno spazio abitabile
Rispettando questi semplici criteri, sarà molto semplice realizzare un soppalco-ripostiglio fai da te, fermo restando le eventuali autorizzazioni condominiali, se l’intervento può influire sulle parti comuni.
Quando il palchettone richiede titoli abilitativi
In alcuni casi, la realizzazione del palchettone può essere soggetta all’ottenimento di titoli abilitativi. In generale, ciò accade quando l’intervento incide sull’assetto e la struttura dell’edificio o, ancora, comporta un cambio di volumetria o di destinazione d’uso. In linea generale, potrebbero essere necessari SCIA o permesso di costruire in presenza di:
- aumenti significativi della superficie lorda calpestabile o della volumetria, con potenziale carico urbanistico aggiuntivo;
- modifiche strutturali che richiedono verifiche di stabilità, come un ripostiglio in quota portante;
- altezze superiori a quelle massime previste dalla legge, che rendono lo spazio non un semplice deposito, ma un’area potenzialmente abitabile;
- impatti elevati sull’aeroilluminazione degli ambienti;
- dimensioni estere o materiali permanenti - ad esempio, un ripostiglio in quota in cartongesso pensato per essere strutturale e non rimovibile - che alterano l’impianto originario.
Quando si rendono necessari titoli abilitativi, dopo i lavori si può dover procedere all’aggiornamento del ripostiglio in quota al catasto, per riflettere i nuovi volumi - specie se abitativi - ottenuti.
Quando serve l’autorizzazione condominiale
Il palchettone potrebbe inoltre necessitare di specifiche autorizzazioni da parte dell’assemblea condominiale, in base anche al regolamento di condominio - assembleare o contrattuale - vigente. Di norma, è necessario procedere alla delibera quando il ripostiglio in quota:
- prevede il fissaggio a solai, travi portanti o muri condominiali;
- coinvolge impianti, parti o strutture condivise;
- altera la sicurezza e la stabilità dello stabile;
- è visibile dall’esterno dell’edificio, con un potenziale impatto sul decoro architettonico;
- modifica il rapporto aeroilluminante di parti comuni o altre unità.
Ai sensi dell’articolo 1136 del Codice Civile, servirà ottenere una maggioranza qualificata, pari in prima convocazione alla maggioranza degli intervenuti, purché rappresentino almeno i 500 millesimi dello stabile.
Di quanti m2 deve essere un ripostiglio in quota
Infine, è utile anche conoscere quali siano le dimensioni di superficie ammesse per un palchettone. L’estensione del vano non è rigidamente fissata da normative nazionali, ma dipende sempre dal contesto locale e dall’uso previsto, nonché da eventuali regolamenti comunali di riferimento.
In linea generale, il ripostiglio tipicamente non dovrebbe superare 1/3 della superficie della stanza in cui viene predisposto, seppur con differenze a seconda del Comune: di conseguenza, per un ambiente di 20 m2, il palchettone non dovrà indicativamente oltrepassare i 6 m2. Sulle forme, invece, dipende dalla configurazione degli ambienti: ad esempio, un soppalco-ripostiglio in corridoio tenderà a svilupparsi perlopiù in lunghezza, sempre mantenendo un rapporto indicativo di 1/3 rispetto all’area calpestabile sottostante.
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