Con il DPR 73/2026, dal 27 maggio importanti novità per le case mobili

Il D.P.R. 73/2026 introduce semplificazioni per case mobili e strutture ricettive all'aria aperta, a partire dal 27 maggio.
Casa mobile e autorizzazioni secondo D.P.R 73/2026
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Arrivano importanti novità sul fronte di permessi e autorizzazioni nel settore del turismo all’aria aperta, in particolare per case mobili, caravan e autocaravan, nonché per le relative strutture ricettive. Con il D.P.R 73/2026, emanato lo scorso 20 febbraio, vengono infatti semplificate le regole in termini di autorizzazione paesaggistica. A seguito della modifica del precedente D.P.R. 31/2017, dallo scorso 27 maggio in molti casi non sono più necessarie specifiche autorizzazioni, soprattutto per strutture che già hanno ottenuto i permessi e per mezzi di trasporto dalla natura mobile e facilmente rimovibile.

Le novità introdotte dal D.P.R. 73/2026

Al fine di risolvere varie lacune interpretative, che per molto tempo hanno comportato dubbi e rallentamenti per le attività turistiche, il D.P.R. 73/2026 introduce importanti novità per il turismo all’aria aperta. In particolare, vengono confermate alcune delle proposte sull’autorizzazione paesaggistica delle case mobili, già nel 2025 al vaglio dell’esame preliminare del Consiglio dei Ministri.

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Seguendo le direttive della Legge 118/2022, il provvedimento modifica parti del precedente D.P.R. 31/2017, al fine di rendere più semplici ed elastiche alcune procedure. In particolare:

  • con la rimodulazione dell’Allegato A, viene allargato il perimetro degli interventi a impatto nullo, ora esclusi totalmente dalla richiesta di nulla osta paesaggistico;
  • con l’aggiornamento dell’Allegato B, si modificano le opere soggette a procedura autorizzativa semplificata, includendo anche interventi infrastrutturali, precedentemente inclusi nel regime ordinario.

Nella pratica, le nuove norme coinvolgono non solo caravan, case mobili e autocaravan, che rischiavano di essere frequentemente sottoposti a nuove autorizzazioni paesaggistiche nonostante la loro natura mobile, ma si offre anche agli imprenditori una maggiore agilità nell’allestimento delle piazzole e nell’aggiornamento dei propri parchi mezzi. Il tutto, allineando le nuove regole al Testo Unico dell’Edilizia, ovvero il D.P.R. 380/2001, con un fronte unico tra disciplina urbanistica e tutela ambientale.

Cosa cambia per caravan, case mobili e autocaravan

Entrando maggiormente nel dettaglio, una delle novità più attese riguarda lo snellimento delle procedure burocratiche per i cosiddetti mezzi mobili di pernottamento, ovvero caravan, case mobili e autocaravan.

L’intervento riguarda gli operatori di settore, come ad esempio le strutture ricettive. Con il precedente regime normativo, il posizionamento di nuovi mezzi mobili per accogliere i turisti - ad esempio, l’aggiunta di caravan in un parco già esistente - richiedeva una nuova autorizzazione paesaggistica. L’eccezione prevalente riguardava la manutenzione o la sostituzione di moduli già esistenti, con l’obbligo di non alterare i volumi e i materiali originari.

Camper in una struttura ricettiva
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Con la rimodulazione dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017, l’autorizzazione decade anche per la collocazione di alcuni manufatti nuovi, a condizione che l’installazione avvenga all’interno del perimetro turistico all’aria aperta già provvisto delle necessarie autorizzazioni ambientali ed edilizie.

In altre parole, i gestori possono installare in libertà nuovi caravan o case mobili all’interno delle loro strutture, purché già in possesso di precedenti autorizzazioni. Tuttavia, è necessario che:

  • le unità rispettino gli standard tecnici e costruttivi definiti dalla normativa UNI EN 13878:2007;
  • non vi siano collegamenti permanenti al suolo e all’allaccio alle reti;
  • vi siano meccanismi di rotazione funzionanti e conformi alle normative regionali di settore, se presenti;
  • alla cessazione dell’attività, i mezzi vengano rimossi senza alterare l’aspetto esteriore dei luoghi.

Di conseguenza, il nuovo decreto riconosce la natura temporanea e rimovibile di questi mezzi: se mantengono una reale mobilità, e quindi possono essere facilmente spostati, non si trasformano in manufatti stabili e, perciò, non richiedono una specifica autorizzazione paesaggistica.

Le novità per le strutture ricettive con aree attrezzate

Oltre all’impatto sui singoli alloggi temporali, le novità in vigore dal 27 maggio intervengono anche sulle necessità di quelle strutture ricettive che, oltre a ospitare mezzi mobili, dispongono anche di aree attrezzate.

Con le modifiche all’Allegato B, anche gli adeguamenti infrastrutturali e tecnologici di campeggi, villaggi e strutture ricettive vengono inclusi nelle procedure di autorizzazione semplificata già introdotte dal D.P.R. 31/2017, con una notevole riduzione delle tempistiche e una documentazione alleggerita.

In termini pratici, il procedimento paesaggistico semplificato ora si applica anche:

  • alla realizzazione di reti tecnologiche, come la posa di nuove tubazioni per la rete idrica o fognaria o l’installazione di nuovi sistemi elettrici a uso esclusivo delle piazzole, purché all’interno di strutture già autorizzate dal punto di vista ambientale;
  • alla modifica del numero delle piazzole, con la possibilità di modificare il layout del campeggio, accorpando o dividendo le aree attrezzate;
  • allo spostamento delle aree dotate di utenze, con la riorganizzazione spaziale delle aree fornite di allacci specifici, per ottimizzare le risorse a disposizione della struttura ricettiva.

È però indispensabile che non vengano predisposte nuove volumetrie edilizie e non vi sia un incremento del carico antropico, cioè l’aumento della capacità ricettiva totale del complesso turistico.

I requisiti per l’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica

Bisogna però ricordare che l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica non è automatica, ma richiede il rispetto dei requisiti previsti per ogni tipologia di intervento. 

Caravan in una struttura ricettiva
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Oltre a un titolo paesaggistico valido ottenuto in precedenza, è necessario che si dimostri:

  • una reale mobilità dei mezzi mobili, che devono essere conformi alle normative sui veicoli ricreazionali, inclusa la possibilità di rotazione e trasporto;
  • una piena rimovibilità, quindi l’assenza di fondazioni o ancoraggi permanenti al suolo e allacci alle reti solo temporanei;
  • la completa reversibilità dei luoghi, alla rimozione dei mezzi, senza residui permanenti che alterino sia il suolo che l’ambiente;
  • la conformità normativa alle regole regionali sul turismo all’aria aperta, nonché alle caratteristiche dimensionali e costruttive previste.

In quali casi rimangono le autorizzazioni

Infine, è bene ricordare quali interventi rimangano all’interno dell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, perché il rischio di alterazioni stabili è elevato. In particolare, richiedono la valutazione delle Soprintendenze e degli enti locali:

  • la costruzione di opere fisse, come manufatti permanenti, blocchi igienici in sede fissa e via dicendo;
  • l’incremento della capienza complessiva, ciò quando gli interventi sulle piazzole e sulle strutture hanno lo scopo, o l’effetto finale, di poter accogliere un maggior numero di ospiti;
  • il posizionamento di mezzi e strutture in aree non precedentemente autorizzate per l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva;
  • la perdita dello stato di amovibilità, con la trasformazione di unità mobili in vere e proprie abitazioni fisse.

La valutazione è ovviamente caso per caso, a seconda delle caratteristiche specifiche dei mezzi e delle piazzole, nonché delle autorizzazioni precedentemente ottenute.

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