Il panorama normativo sulle libere professioni è in costante evoluzione e, negli ultimi tempi, importanti novità coinvolgono le figure dell’avvocato e dell’amministratore di condominio. È proprio in questo scenario che si inserisce la riforma dell’ordinamento forense 2026, il cui riordino è disciplinato dalla Legge 137/2026. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 16 agosto 2026, delega al Governo a riscrivere organicamente l’intero ordinamento della professione forense, anche in relazione al D.L. 100/2026 sull’accesso all’avvocatura. Fra le novità, anche la futura compatibilità tra l’attività di legale e quella di amministratore di condominio.
- Cos’è la riforma dell’ordinamento forense
- Cosa prevede la riforma dell’ordinamento forense
- Quando entra in vigore la riforma dell’ordinamento forense
- La nuova compatibilità tra avvocato e amministratore di condominio
- Quando l’avvocato potrà essere anche amministratore
- Quali obblighi dovrà rispettare l’avvocato-amministratore
- Quali sono le novità per l'esame di avvocato nel 2026
Cos’è la riforma dell’ordinamento forense
La revisione delle regole che guidano la professione forense, tracciata dalla Legge Delega 137/2026, costituisce un passaggio fondamentale per rendere più attuale l’avvocatura in Italia. Questo intervento legislativo si propone di modificare, nel modo più profondo possibile, la disciplina rappresentata dalla Legge 247/2012: l’obiettivo è quello di non limitarsi a un semplice aggiornamento procedurale, bensì di intervenire in modo strutturale sulla figura del legale, rendendola più aderente al mutato tessuto economico e sociale.
Anche in virtù del recente D.L. 100/2026, che regola l’accesso alla professione, la riforma si propone di:
- ammodernare le norme deontologiche e di comportamento dell’avvocato, superando anche divieti lavorativi - attualmente previsti dall’articolo 18 della Legge 247/2012 - garantendo agli iscritti all’albo maggiore libertà di gestione delle loro carriere;
- definire in modo chiaro le attività extra-giudiziali che l’avvocato può svolgere, come quelle di consulenza o la gestione pratica di affari e contratti, superando vecchi blocchi burocratici;
- chiarire come combinare l’attività di difesa legale con l’assunzione di altri incarichi pratici e fiduciari, compresa l’amministrazione di beni per conto di privati, aziende e condomini.
È però necessario ricordare che la Legge 137/2026 è una legge delega: il testo della riforma dell’ordinamento forense stabilisce i principi generali e i vincoli dell’intervento, ma spetterà al Governo - tramite l’emanazione di successivi decreti attuativi - tradurre queste direttive generali in norme operative.
Cosa prevede la riforma dell’ordinamento forense
Le novità previste per la riforma dell’ordinamento forense toccano diversi aspetti dell’attività legale, ridisegnando i confini operativi dell’avvocato e offrendo nuove opportunità di carriera. Fra i punti chiave della Legge 137/2026, spiccano infatti interventi concreti per rendere più moderna la professione, come ad esempio:
- l’ampliamento delle attività compatibili con la professione di avvocato, con l’apertura ad altri ruoli, compreso quello di amministratore di condominio, agente sportivo o membro di organi di gestione di società di capitali;
- la riorganizzazione delle società tra professionisti e studi associati, unita a criteri di coordinamento sul tema della monocommittenza nella riforma forense, al fine di offrire tutele contrattuali e garanzie previdenziali per chi lavora in modo continuativo per un unico cliente o studio;
- la revisione dell’accesso alla professione e dei criteri di iscrizione all’albo, ora legati all’effettiva continuità della pratica, a cui si aggiunge la riorganizzazione della governance degli ordini, del sistema disciplinare e del segreto professionale.
Quando entra in vigore la riforma dell’ordinamento forense
Riorganizzare una disciplina così delicata come quella forense ha richiesto un iter complesso, giunto ormai a maturazione. Ma quando entra in vigore la riforma dell’ordinamento forense? In linea generale, il percorso ha già visto la piena efficacia, a partire dallo scorso 16 agosto, della Legge 137/2026. A questa seguiranno:
- un termine di sei mesi, entro cui il Governo deve adottare i decreti attuativi, quindi indicativamente entro la metà di febbraio 2027. Fino all’emanazione dei decreti, le norme attuali rimangono applicabili;
- un termine ulteriore di 12 mesi successivi, per l’applicazione di eventuali correttivi.
La nuova compatibilità tra avvocato e amministratore di condominio
Uno dei nodi più attesi dell’intervento di legge è il superamento di precedenti preclusioni professionali, come la possibilità per l’avvocato di esercitare anche il ruolo di amministratore di condominio. Grazie al superamento dell’attuale incompatibilità previsto dalla riforma forense, l’assunzione di incarichi di gestione condominiale sarà possibile, a patto che:
- il ruolo operativo dell’avvocato-amministratore non si trasformi mai in un’attività di natura prettamente imprenditoriale;
- non sussistano conflitti d’interesse, palesi o occulti, che possano pregiudicare la corretta difesa dei diritti dei condomini o minare l’imparzialità e il decoro legale.
I contorni operativi della compatibilità verranno declinati dai futuri decreti attuativi, che dovranno fornire direttive specifiche per armonizzare questo doppio ruolo all’interno dei regolamenti formali dell’ordine.
Quando l’avvocato potrà essere anche amministratore
Entrando maggiormente nel dettaglio, quando effettivamente un avvocato potrà essere anche un amministratore di condominio? In linea generale, le due posizioni saranno compatibili purché:
- l’incarico venga gestito direttamente dall’avvocato come singolo professionista - fatturando con la propria cassa previdenziale - o tramite strutture societarie, garantendo il controllo professionale, il rispetto dei requisiti di legge e le regole deontologiche;
- il legale agisca sempre super partes, gestendo l'edificio con equilibrio ed evitando posizioni di vantaggio personale o conflitti di interessi;
- l’avvocato-amministratore non assuma la difesa legale in cause contro il condominio che egli stesso gestisce, né difenda singoli residenti in liti contro lo stabile condominiale.
Quali obblighi dovrà rispettare l’avvocato-amministratore
L’avvocato che vuole contemporaneamente esercitare la professione di amministratore dovrà seguire precise regole, affinché possa garantire una gestione sempre trasparente e puntuale. In particolare:
- rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’articolo 71-bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, compreso il frequentare il corso iniziale e sottoporsi agli aggiornamenti periodici annuali previsti dal D.M. 140/2014, oltre alla formazione continua obbligatoria già prevista dalla Legge 247/2012 per gli avvocati;
- rispettare le disposizioni dell’articolo 1129 del Codice Civile sull’uso del conto corrente condominiale, evitando di sovrapporre il denaro dei condomini al conto personale o a quello dello studio legale;
- assolvere a tutti i doveri previsti dall’articolo 1130 del Codice Civile, come la tenuta dei registri condominiali, la cura delle parti comuni, la riscossione delle quote e la presentazione del rendiconto contabile entro 180 giorni dalla fine dell’esercizio.
Quali sono le novità per l'esame di avvocato nel 2026
Infine, è utile anche soffermarsi sulle nuove modalità d’accesso alla professione legale, in base anche a quanto introdotto dal D.L. 100/2026 alla relativa riorganizzazione del tirocinio e dell’esame di Stato. A titolo esemplificativo, sarà necessario:
- superare un tirocinio di 18 mesi complessivi, di cui 12 prevedono la frequenza obbligatoria delle scuole forensi, per garantire uniformità nella preparazione;
- sottoporsi a un esame scritto concentrato su due prove pratiche, ovvero la redazione di un parere motivato e la stesura di un atto giudiziario;
- superare la prova orale, basata sull’analisi di casi pratici e su domande di deontologia professionale, affinché possano essere valutate le capacità di ragionamento e di discussione del candidato.
Lo scopo è quello di favorire un percorso che si basi sull’esperienza sul campo, con nuovi avvocati che siano sin da subito pronti ad affrontare, con il massimo della competenza, sia le esigenze dei clienti che quelle dei tribunali.








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