L'Inps ha comunicato di aver dato il via all'emissione dei primi assegni per il sussidio
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Reddito di emergenza, quando arriva il pagamento?
GTRES

Il decreto rilancio, oltre ai bonus per autonomi e imprese, aveva anche introdotto il tanto dibattuto reddito di emergenza, la misura a sostegno delle famiglie che ora entra nel vivo. Dopo i chiarimenti dell’Inps su requisiti e domanda, ora è partito il pagamento. Vediamo quando arriva e a chi spetta.

L’Inps, intanto, ha fatto sapere che in questi giorni è partito il pagamento del reddito di emergenza per le prime 67mila famiglie. Complessivamente, però, le domande arrivate all’Istituto di previdenza sono state 245mila, molte meno di quanto preventivato in fase di studio dall’Ufficio parlamentare di Bilancio: circa 850mila.

Quando si potrà ricevere il pagamento del reddito di emergenza quindi? Come detto in precedenza, i primi assegni sono già stati erogati. Tuttavia, l’Inps ha comunicato che ben 39mila domande sono state respinte per la mancanza di una Dsu valida che invece è tra i requisiti necessari per ricevere il sussidio. Altra condizione fondamentale è quella di ricevere nessun altro bonus. Per fare domanda per il reddito di emergenza, inoltre, c’è tempo fino al 30 giugno 2020.

Il reddito di emergenza viene erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è stata presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

Va inoltre ricordato che l’assegno massimo erogabile per il reddito di emergenza è di 800 euro mensili, che possono arrivare fino a 840 euro, ma solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti. L’importo mensile del rem viene calcolato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro. Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
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