Una recente circolare dell’Inps ha fatto chiarezza sulle modalità per presentare la domanda indennità per il bonus covid 19 dei mesi di aprile e maggio. Vediamo come fare e a chi spetta la misura contenuta nel decreto rilancio.
Innanzitutto, l’Inps sottolinea come il bonus covid sia incompatibile per i percettori di altre prestazioni previdenziali come pensioni dirette o reddito di emergenza né, tantomeno, è cumulabile con pensioni di invalidità né integrabile con il reddito di cittadinanza.
Hanno invece diritto al bonus covid per il mese di maggio le seguenti categorie:
- liberi professionisti;
- lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 19 maggio 2020 non fossero titolari di trattamento pensionistico diretto o Napsi, oppure che non siano sotto contratto di lavoro dipendente.
Inoltre, si specifica alcune categorie devono inoltrare una nuova domanda e il bonus covid non viene riconosciuto in automatico. La richiesta dell’indennità deve essere fatta da liberi professionisti con auto dichiarazione della perdita di fatturato, co.co.co. con autocertificazione di possedere i “nuovi requisiti” che non hanno avessero presentato istanza per marzo e aprile 2020, stagionali con “nuovi requisiti” che non avessero fatto domanda per marzo e aprile, lavoratori in somministrazione rimasti senza lavoro nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020 impiegati presso imprese del turismo e degli stabilimenti termali.
Nessuna novità, invece, per quanto riguarda come fare la domanda. Restano valide le consuete modalità opzioni (sito web e contact center), specificando che i soggetti senza il Pin Inps dispositivo completo, possono fare domanda anche tramite la procedura semplificata (prima parte del Pin).
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