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Le procedure da seguire in caso di ritardo o mancato pagamento della quattordicesima
GTRES

Luglio è il mese in cui i dipendenti, nel caso il contratto di lavoro lo preveda, ricevono la quattordicesima mensilità. Ma nel caso in cui, pur avendone diritto, non arrivi nei termini previsti al lavoratore cosa occorre fare?

Gli esperti della leggepertutti.it hanno spiegato che, in questi casi, deve chiedere esplicitamente il pagamento di quanto gli spetti da contratto. E la segnalazione deve anche arrivare tempestivamente, visto che bisogna stare molto attenti ai termini di prescrizione per esercitare il proprio diritto a ricevere la quattordicesima mensilità da parte del proprio datore di lavoro.

Ma andiamo per gradi. Molti contratti collettivi prevedono le cosiddette mensilità aggiuntive, ossia il diritto a ricevere mensilità aggiuntive rispetto alle dodici mensilità di stipendio annue. E così, in alcuni Ccnl si prevede il pagamento di una tredicesima mensilità, mentre in altri si riconosce il diritto anche a una quattordicesima mensilità.

Entrando nel dettaglio, la quattordicesima, ove prevista dal contratto, viene pagata solitamente a luglio, proprio in prossimità delle ferie estive. Con queste due mensilità aggiuntive, infatti, si vuole aumentare la capacità finanziaria dei lavoratori nei due periodi dell’anno in cui, di solito, si spende di più: a Natale e per le ferie estive.

Il calcolo della quattordicesima mensilità viene calcolato in maniera uguale per ciascun contratto di lavoro. Per ogni mese di servizio prestato presso l’azienda, infatti, si matura un rateo di quattordicesima e una volta raggiunta la data prevista per l’erogazione viene corrisposto il totale dei ratei maturati nel periodo di maturazione direttamente in busta paga. Il rateo di quattordicesima si calcola dividendo l’importo della retribuzione lorda del mese di riferimento per 12.

Ma quali sono i passi che dovrebbe fare il dipendente che non riceve la quattordicesima nei tempi previsti dal contratto? Se dopo aver contattato l’ufficio del personale non si ricevono spiegazioni adeguate, il lavoratore deve inviare un sollecito di pagamento quattordicesima (direttamente o tramite avvocato o caf) al suo datore di lavoro. In caso di mancata risposta anche al sollecito, occorre agire per bisogna passare al recupero coattivo del credito tramite esecuzione forzata.

La legge prevede che il diritto dei lavoratori sulla quattordicesima si prescriva in tre anni per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese. Lo stipendio mensile, dunque, si prescrive in cinque anni ma le mensilità aggiuntive in tre. Questo perché, dopo tre anni, si presume che la quattordicesima sia stata pagata salvo fornire in giudizio la prova contraria.

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