Le principali novità del 2022 per quanto riguarda i permessi per legge 104 riguardano l’estensione dei gradi di parentela. Ne possono usufruire, infatti, anche i conviventi. Scopriamo quanto stabilito da una recente circolare dell’Inps.
Nel dettaglio, l’Inps ha specificato che i permessi 104 e i congedi speciali, nel caso di unioni civili, possono essere richiesti anche in caso di parenti dell’altra parte dell’unione civile, che finora erano esclusi dal beneficio.
Proprio per evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche comparabili (uniti civilmente e coniugi), va riconosciuto il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione. Ne deriva che anche i lavoratori del settore privato uniti civilmente hanno diritto ai permessi 104, non solo per l’assistenza all’altra parte dell’unione, ma anche per l’assistenza a un parente dell’unito.
L’Inps sottolinea anche che già la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017 aveva fornito le istruzioni operative per la concessione dei permessi 104 e del congedo straordinario per i lavoratori del settore privato, parte di un’unione civile o convivente di fatto, che presti assistenza all’altra parte o convivente.
Tale circolare precisava che la parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di permessi 104 e di congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Il convivente di che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di permessi 104.
Con la circolare n. 36/2022, quindi, l’Inps riprende una sentenza della Corte Costituzionale del 2016 e afferma che i permessi 104 devono essere riconosciuti anche:
- alla parte di un’unione civile che assiste l’altra parte;
- al convivente di fatto (come stabilito dai commi 36 e 37 dell’art. 1 L. 76/2016) che presta assistenza all’altro convivente.
Secondo quanto stabilito, infatti, i permessi 104 accordati per ragioni di assistenza a disabili in condizioni gravi, vengono riconosciuti, alternativamente:
- al coniuge;
- alla parte dell’unione civile;
- al convivente di fatto;
- al parente o all’affine entro il secondo grado;
- a parenti o affini di terzo grado, nel caso in cui i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona disabile grave abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account