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Domanda per il reddito cittadinanza, come cambia con le ultime novità
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Importanti novità in arrivo per la domanda del reddito di cittadinanza. Dal 15 luglio, infatti, pur non cambiando le modalità di presentazione della domanda online, i richiedenti dovranno indicare la loro disponibilità immediata al lavoro. Scopriamo di cosa si tratta.

Si può effettuare la domanda online per il reddito di cittadinanza sia dal sito dedicato che dall’area dedicata alla misura dell’Inps. La procedura non cambia ma, dal 15 luglio, chi richiede il sussidio contestualmente sottoscrive anche la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), che viene trasmessa all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per l’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Nel dettaglio, quando si compila la domanda di reddito di cittadinanza si seleziona anche la casella relativa alle dichiarazioni contenute nei quadri F e G del modello, in cui ci si dischiara immediatamente disponibili (per se stesso e per tutti i componenti del nucleo familiare) a lavorare. Dal 15 luglio in poi, quindi, una domanda di reddito di cittadinanza senza la DID sarà considerata non processabile.

D’ora in poi, quindi, chi presenta la domanda per il reddito di cittadinanza deve presentare le integrazioni necessarie al completamento della stessa entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio o, comunque, entro i tempi richiesti per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale.

Come specificato dal messaggio dall’Inps, infatti, i richiedenti valorizzando con apposito flag le dichiarazioni contenute nei quadri F e G del modello disponibile in procedura, è reso consapevole che la domanda di Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità per se stesso e per tutti i componenti del nucleo familiare tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc e che le integrazioni necessarie a completare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ai sensi del articolo 19 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, devono essere fornite entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio o, comunque, entro i tempi richiesti per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale.

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