Con una recente circolare (7 settembre 2023, n. 79) l’Inps ha fornito delle importanti indicazioni operative relative alla prestazione, in vigore dal 1° febbraio 2023, della nuova prestazione di anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). La misura è rivolta agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito). Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.
Anticipo TFS/TFR, chi può richiederlo?
L’anticipo ordinario del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) è stato istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS 219/2022.
Per fare domanda è necessario soddisfare determinati requisiti. Nello specifico, l’anticipazione ordinaria può essere richiesta dagli aventi diritto a una prestazione di TFS/TFR riferita a un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili, che rientrano in una delle seguenti categorie:
- titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione Unitaria per il periodo di pensione;
- soggetti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione Unitaria;
- personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione Unitaria.
Come funziona l’anticipo TFS/TFR?
Questa procedura permette di ricevere in anticipo l’intero importo del TFR/TFS maturato e non liquidato o di una sua parte, senza dover attendere i tempi di pagamento ordinari. Il finanziamento è erogato in unica soluzione sull’IBAN del richiedente indicato nella “Proposta di cessione”.
Il lavoratore può ricevere le somme relative a un rapporto di lavoro concluso, maturate, disponibili ed esigibili dopo almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. Sull’importo concesso a titolo di anticipazione del TFS/TFR si applica un tasso di interesse fisso dell’1% annuo a cui si aggiunge una ritenuta dello 0,50% per le spese di amministrazione.
Come inoltrare la domanda
La domanda per l’anticipo del TFR/TFS può essere inoltrata solo telematicamente, accedendo al relativo servizio disponibile sul portale istituzionale (la richiesta può essere inviata anche da un soggetto delegato oppure tramite i centri di assistenza fiscale - CAF - e gli Istituti di patronato).
In fase domanda, il richiedente deve specificare se l’anticipazione è richiesta per l’intera somma o solo per una quota. È necessario specificare anche se il TFS/TFR maturato è corrisposto in seguito alla cessazione dal servizio per via del pensionamento o per la fine del rapporto con un nuovo impiego con iscrizione alla Gestione.
Dopo l’esito positivo della verifica dei requisiti, l’Inps certifica la quota di TFS/TFR cedibile e formula una bozza di proposta di cessione che il richiedente dovrà accettare entro i successivi 30 giorni. Una volta verificati i fondi a disposizione, l’Inps ufficializza l’accettazione della proposta, perfezionando il contratto di cessione.
Dopo questa fase non sarà più possibile recedere dal contratto. Per i richiedenti, inoltre, non è prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento.
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