
Se il contribuente decide di opporsi a decisioni di natura tributaria ritenute illegittime, sarà tenuto a versare una somma per coprire i costi associati alla presentazione dei documenti giudiziari.
Tale somma prende il nome di contributo unificato tributario (CUT) e, più nello specifico, si tratta di uno strumento introdotto nel 2011 per semplificare il processo di presentazione dei ricorsi presso le Commissioni tributarie.
Il CUT è stato introdotto in seguito alle modifiche dell’art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 30/05/2002 con l’obiettivo specifico di unificare le tasse precedentemente richieste per l’avvio dei ricorsi di natura tributaria in un solo pagamento.
Scendiamo dunque nei dettagli e cerchiamo di fare chiarezza sulle caratteristiche di questa imposta, chi sono i soggetti tenuti a versarla e come pagare il contributo unificato tributario.
Il PTT e il Contributo unificato in Commissione tributaria
Con l'avvento delle tecnologie digitali, molte procedure burocratiche sono state semplificate e snellite, compresi i processi per le controversie di natura tributaria. Con l'emanazione del decreto legislativo 119/2018, è stato introdotto il Processo Tributario Telematico (PTT), che obbliga coloro che desiderano avviare un contenzioso a presentare gli atti in formato digitale.
Questa modalità semplifica notevolmente la possibilità per ciascun contribuente di impugnare decisioni tributarie ritenute infondate o illegittime tramite la presentazione di un ricorso in via telematica.
In questo contesto di cambiamenti nel processo tributario, è stato introdotto anche il contributo unificato tributario (CUT). Si tratta di una tassa unica sostitutiva di tutte le imposte richieste al cittadino in precedenza nella fase di deposito degli atti d’impugnazione, da versare al momento della presentazione del ricorso e il cui importo viene stabilito in base al valore della controversia tributaria, seguendo una tabella stabilita dalla normativa vigente in materia.
Chi è tenuto a pagare il Contributo unificato per le controversie tributarie?
Secondo quanto sancito dalla normativa di riferimento, ovvero il Decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 30/05/2002, quando si ha in mente di impugnare un atto di natura tributaria ritenuto ingiusto o errato, si ha l’obbligo di versare l'importo del contributo unificato tributario.
Pertanto, il contributo tributario in oggetto dev’essere pagato dal ricorrente che presenta la richiesta di appello o ricorso in Commissione tributaria.
Quanto costa il contributo unificato tributario 2023?
Presa visione delle caratteristiche generali del processo tributario è possibile passare al calcolo delle somme da pagare in base al valore della lite in oggetto.
Quando si tratta di ricorso principale o incidentale presentato dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, il calcolo del contributo unificato tributario deve essere effettuato sulla base degli scaglioni individuati nella seguente tabella.
Valore del contributo unificato tributario | Valore della controversia |
30€ | Da 0 a 2.582,28€ |
60€ | Da 2.582,29€ a 5.000€ |
120€ | Da 5.000,01€ a 25.000€ |
250€ | Da 25.000,01€ a 75.000€ |
500€ | Da 5.000,01€ a 200.000€ |
1.500€ | Da 200.001€ in su |
Per tali importi è prevista una maggiorazione del 50% nel caso in cui, all’interno del ricorso, manchi l’indicazione della PEC (ovvero l’indirizzo di posta elettronica certificata) del difensore del ricorrente e il codice fiscale della persona che ha fatto ricorso.

L’importanza del valore della controversia
Secondo il D. Lgs. n° 546/92 il valore della controversia corrisponde all'ammontare del tributo in questione, al quale vengono sottratti gli interessi e le eventuali sanzioni applicate con l’atto impugnato. Nel caso in cui la controversia riguardi soltanto le sanzioni, il valore della lite equivarrà alla somma di tali sanzioni.
Per l’individuazione dell’importo esatto del Contributo unificato nel Processo Tributario è fondamentale calcolare il valore della lite in oggetto e riportarla all’interno del ricorso.
Infatti, qualora tale informazione non venga specificata nelle conclusioni del ricorso stesso, il Contributo unificato in Commissione tributaria dovuto sarà pari a 1.500 euro e, dunque, arriverà all’importo massimo. Si tratta, dunque, del caso di mancata indicazione del valore della controversia.
Diverso è il caso in cui risulti impossibile individuare il valore della controversia tributaria. Tale evenienza viene ricondotta al concetto di contributo unificato tributario per valore indeterminabile per cui, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 30/05/2002, l’importo del CUT da versare sarà di 120 euro.
Come si paga il contributo unificato tributario 2023?
Se ci si sta chiedendo come si paga il contributo unificato in Commissione tributaria, è bene sapere che esistono diverse modalità di pagamento di cui il ricorrente si può servire.
Nel caso di deposito telematico del ricorso è disponibile il versamento del contributo unificato tributario 2023 tramite il sistema “pagoPA”. Si tratta del sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni usufruibile nei casi di presentazione del ricorso o dell’appello tramite Processo Tributario Telematico (PTT).
Questa opzione è facilmente accessibile per l’utente che ha necessità di versare il CUT poiché, entrando nell’area riservata del PTT, il pagamento del Contributo unificato tributario viene associato automaticamente al ricorso, senza ulteriori passaggi.

È bene notare che, indipendentemente dal tipo di deposito (cartaceo o telematico), esiste ancora la possibilità di effettuare il versamento del contributo unificato tributario dell’appello o del ricorso tramite:
- modello F23 disponibile presso gli sportelli bancari o le Poste Italiane;
- contrassegno da acquistare presso i punti vendita autorizzati a fornire generi di monopolio e valori bollati;
- conto corrente postale n° 1010376927.
Se si decide di optare per una delle suddette modalità, è obbligatorio seguire alcune indicazioni specifiche per ogni metodo. Nel primo caso, è necessaria un’attenta visione delle indicazioni su come compilare un F23 per l’unificato in Commissione tributaria. In particolare, è necessario inserire le seguenti informazioni:
- codice tributo: 171T;
- descrizione: “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - Art.9 del D.P.R 30 maggio 2002, n°115”;
- codice dell’ufficio o ente: tale informazione è reperibile nella pagina della Corte di Giustizia Tributaria adita.
Infine, se si opta per il contrassegno, è bene sapere che dovrà essere apposto al modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato disponibile sul sito ufficiale della Corte di Giustizia Tributaria. Quanto invece, al conto corrente postale, come intestatario è necessario indicare "Tesoreria di Viterbo - Contributo Processo Tributario art. 37 D.L. 98/2011".
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