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Scattano nuove modalità di controllo rivolte ai percettori di assegno di inclusione. Nel dettaglio, l’Inps ha annunciato ulteriori verifiche sulle attività di lavoro dipendente non dichiarate dai beneficiari dell’Adi, che sono tenuti a comunicare all’Istituto eventuali rapporti di lavoro, in essere al momento della domanda, e ogni variazione delle condizioni occupazionali durante l’erogazione della misura. Scopriamo i casi in cui è prevista la sospensione del beneficio.

Come funziona l’assegno di inclusione e a chi spetta?

L'assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

L'assegno di inclusione verrà erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

L’accettazione della domanda per l’assegno di inclusione è condizionata al possesso di alcuni requisiti. L’ADI, infatti, viene riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Obblighi del beneficiario

La normativa di riferimento prevede che, in caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di fruizione dell’assegno di inclusione, il componente del nucleo che ha avviato un’attività di lavoro dipendente deve provvedere alla comunicazione del reddito derivante dall'attività all’Inps entro trenta giorni dalla data di avvio della medesima, secondo le modalità definite dall'Istituto.

Se scade il termine di trenta giorni dall'avvio dell’attività, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo, e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

L’Inps ha anche precisato che il maggiore reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, mentre la parte eccedente tale soglia, concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione della condizione occupazionale e fino a quando il maggiore reddito percepito in corso di fruizione dell’Adi non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità.

I componenti il nucleo familiare dei percettori di assegno di inclusione devono comunicare anche l’avvio, in corso di fruizione della prestazione, di percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, a eccezione dei tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari (evidenziati in UNILAV nella categoria 09).

Per tali comunicazioni, l’Inps mette a disposizione il modello “ADI-Com Esteso”, in vigore a partire dal 18 marzo 2024. Devono utilizzarlo tutti i componenti del nucleo familiare che abbiano avviato un’attività di lavoro dipendente in corso di godimento del beneficio o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità, anche se non ricompresa nella scala di equivalenza dell’Adi.

Controlli dell’Inps sui percettori dell’Adi

L’Inps ha comunicato che, da giugno 2024, sono state scattati controlli per l’omessa presentazione del modello “ADI-Com Esteso” per tutte le domande di assegno di inclusione in stato “accolta”, per verificare se uno o più componenti del nucleo familiare abbiano avviato un’attività di lavoro dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro in corso di erogazione del beneficio.

In caso di omessa comunicazione, la procedura dell’Inps prevede la sospensione dell’erogazione del beneficio, in presenza di alcuni casi specifici:

  • la presenza di un componente del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE che abbia avviato, in corso di fruizione del beneficio, un’attività lavorativa dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità;
  • il componente lavoratore non ha provveduto alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso” entro trenta giorni dall’avvio dell’attività lavorativa.

L’Inps specifica anche che, nei casi sopra illustrati, verranno effettuati controlli anche con riferimento ai pagamenti già disposti per le precedenti competenze.

Sospensione dell’assegno di inclusione

Le domande individuate tramite l’applicazione dello scenario di rischio verranno posto in stato “sospesa”, con la motivazione procedurale: “Mancata comunicazione della variazione occupazionale per avvio di lavoro dipendente o iniziative di politica attiva che prevedano indennità, entro 30 gg (art. 3, co. 5 e 7, D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023)” e l’indicazione in nota rapporti di lavoro individuati.

La presentazione del modello “ADI-Com Esteso” determina la verifica del mantenimento del diritto al beneficio e l’eventuale riduzione dell’importo mensile (nei casi in cui è prevista). La sospensione non pregiudica il riconoscimento delle mensilità arretrate, non erogate in attesa della presentazione del modello.

Se, entro tre mesi dall’avvio dell’attività lavorativa o dei percorsi di politica attiva per il lavoro, il componente che abbia avviato l’attività o i percorsi non abbia provveduto alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso”, la prestazione, salvo diversa indicazione, viene posta centralmente in decadenza.

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