Forse non tutti sanno che, dal 1° gennaio 2025, è decaduto il diritto all'indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati o frontalieri che sono stati licenziati o per i quali non è scattato il rinnovo del contratto. La misura è contenuta nell’ultima legge di Bilancio. L’Inps ha fornito importanti chiarimenti riguardo le categorie interessate e le novità già in vigore.
Come funzionava la disoccupazione per lavoratori rimpatriati
La normativa che regolava il diritto all’indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati era la legge 25 luglio 1975, n. 402, che prevedeva la possibilità di beneficiare della Naspi in caso di licenziamento o mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero.
Nello specifico, i lavoratori italiani rimpatriati, così come i frontalieri, potevano ricevere il trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratti eventuali periodi indennizzati in base ad accordi internazionali. Contestualmente, si aveva diritto anche agli assegni familiari e all'assistenza sanitaria anche per i famigliari a carico.
Per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione, il rimpatrio doveva concretizzarsi entro il termine di 180 giorni dalla data di licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro non rinnovato.
Inoltre, il lavoratore rimpatriato doveva iscriversi presso l’ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data del rimpatrio, o nel caso dei frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.
Cosa cambia con la Manovra 2025
La legge di Bilancio 2025 modifica la normativa che riguarda il diritto all’indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, stabilendo che "la legge 25 luglio 1975, n. 402, non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025". Non viene precisato se la misura sia sperimentale, strutturale o se la legge citata venga abrogata.
Un comunicato dell’Inps, intervenendo sulla questione, precisa che “è stata inibita, nella relativa procedura, la possibilità di presentare le domande di disoccupazione in oggetto da parte del cittadino e degli Istituti di patronato, riguardanti cessazioni di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025”.
Non solo, perché a tal proposito l’Inps sottolinea che “le strutture territoriali dell’Inps non devono porre in essere alcun adempimento, in quanto la procedura provvede automaticamente alla reiezione delle citate istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento”.
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