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assegno unico
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Con un recente messaggio, n. 1796 del 6 giugno 2025, l’Inps ha comunicato importanti novità che riguardano l’assegno unico. Nello specifico, si tratta del nuovo servizio online che consente, in caso di decesso del genitore richiedente la prestazione, al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda originaria decaduta. Scopriamo tutti i dettagli.

Cos’è l’assegno unico

L’assegno unico è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio e fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni), mentre non sono previsti limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base:

  • alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda;
  • all’età e al numero dei figli;
  • alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.

Subentro del genitore superstite

Nella fase di presentazione della domanda dell’assegno unico da parte del genitore superstite, la nuova funzionalità del servizio dell’Inps è in grado di rilevare che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.

In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” e si assicura, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’assegno unico con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro, per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, prevista dall’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.

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