Cedolino della pensione di ottobre 2026, come consultare le informazioni dell'Inps

Scopri tutto quello che c'è da sapere sul prossimo rateo in pagamento e sulle tempistiche dell'erogazione dell'assegno pensionistico
cedolino della pensione
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Come ogni mese, l'Inps mette a disposizione dei pensionati uno strumento per chiarire ogni tipo di dubbio sul rateo in pagamento nei prossimi giorni. Si tratta del cedolino della pensione, disponibile anche per la mensilità di ottobre 2026. Tra le voci a cui fare attenzione c’è il conguaglio derivante dal modello 730/2026 e le varie trattenute. L’accredito, invece, arriverà a partire da giovedì 1° ottobre.

Come consultare e scaricare il cedolino Inps online

Il cedolino della pensione consente ai pensionati di verificare l'importo erogato mensilmente e conoscere le ragioni di eventuali variazioni. È disponibile online sul sito dell'Istituto e consultabile da tutti i pensionati prima della data di pagamento.

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Si può consultare il cedolino della pensione di agosto 2026 con Spid. Dal menu della pagina iniziale del portale Inps, basta cliccare su "Tutti i servizi" per accedere, con credenziali SPID (di almeno livello 2), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), al servizio Cedolino pensione e servizi collegati. Il servizio consente di consultare i cedolini mensili della pensione e verificare l'importo lordo percepito oltre alle voci che lo compongono. È disponibile anche tramite l'app INPS Mobile.

Per chi avesse difficoltà con gli strumenti digitali, è possibile rivolgersi a un CAF o a un patronato per ricevere assistenza nella consultazione del cedolino.

Quando arriva il pagamento della pensione a ottobre 2026

In attuazione della normativa vigente, le pensioni sono pagate il primo giorno del mese bancabile, con l’unica eccezione di gennaio, che prevede il pagamento nel secondo giorno bancabile.

Il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a 1.000 euro netti. Nel caso di soggetti che sono titolari di più prestazioni pensionistiche e assistenziali, il pagamento viene effettuato con un unico mandato di pagamento. L’accredito del rateo di pensione di ottobre 2026 sarà effettuato con valuta 1° ottobre.

Conguaglio da modello 730/2026 

Proseguono le attività con cui l’INPS abbina alla pensione i dati contabili trasmessi dall’Agenzia delle Entrate tramite i modelli 730-4, quando il pensionato ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta.

Sul rateo di ottobre l’INPS provvederà quindi a:

  • effettuare il rimborso dell’importo a credito del contribuente, nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi sia risultato un credito a favore del contribuente non pagato nei mesi precedenti;
  • applicare le trattenute, in caso di conguaglio a debito del contribuente.

Gli importi riconosciuti come rimborso e le somme trattenute come debito d’imposta sono riportati nel cedolino di pensione con voci distinte.

Si ricorda che, in caso di richiesta di rateazione per il versamento dei debiti d’imposta, se la dichiarazione dei redditi è pervenuta all’INPS dopo giugno 2026, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante.

I contribuenti che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta possono comunque verificare le risultanze della dichiarazione accedendo, con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche nella app “INPS Mobile”.

Il contribuente ha inoltre la facoltà, entro il 10 ottobre e sotto la propria responsabilità, di chiedere al sostituto d’imposta a cui è stato inviato il modello 730-4, la riduzione o l’annullamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca. La richiesta all’INPS può essere trasmessa in via telematica accedendo al sito istituzionale con le modalità descritte sopra.

Benefici fiscali 2026

A partire dalla mensilità di ottobre, l’INPS ha riconosciuto alcuni benefici fiscali sulle prestazioni che sostituiscono il reddito da lavoro dipendente. Le misure, previste dall’articolo 1, commi 4 e 6, legge 207/2024, vengono riconosciute a ciascun beneficiario in base al reddito:

  • la somma non imponibile, denominata anche “bonus aggiuntivo”, per chi ha un reddito lordo annuo fino a 20.000 euro. Questa somma non viene conteggiata nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
  • l’ulteriore detrazione d’imposta, per chi ha un reddito lordo annuo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro.

I benefici sono stati applicati alle prestazioni che accompagnano il lavoratore alla pensione, come l’APE Sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari destinati ai lavoratori dei settori bancario e assicurativo e le indennità previste dai contratti di espansione, se assoggettate alla tassazione ordinaria.

Gli interessati non devono presentare alcuna domanda perché l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ha riconosciuto automaticamente il beneficio spettante che verrà applicato ogni mese a partire, appunto, da ottobre.

Nel cedolino della pensione gli importi riferiti a questi benefici fiscali sono descritti con le voci:

  • “Somma non imponibile (c.d. bonus aggiuntivo) - L. 207/2024”;
  • “Ulteriore detrazione - L. 207/2024”.

È, inoltre, presente la nota riportata di seguito: “Analogamente ai redditi di lavoro dipendente, sono stati applicati, per l’anno d’imposta 2026, anche ai redditi sostitutivi di lavoro dipendente i benefici previsti dall’art. 1, commi 4 e 6, della L. 207/2024, cioè la somma non imponibile (c.d. bonus aggiuntivo), che non concorre a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF, per redditi di importo fino a 20.000 euro lordi annui o, in alternativa, l’ulteriore detrazione d’imposta per redditi fino a 40.000 euro lordi annui. In ogni caso, alla fine del periodo di imposta, sarà verificata a consuntivo l’effettiva spettanza delle misure erogate in relazione al reddito percepito nell’anno (art. 1, comma 7, L. 207/2024)”.

Con la mensilità di ottobre sono stati pagati anche gli arretrati del “bonus aggiuntivo” maturati dal 1° gennaio 2026. Per l’ulteriore detrazione d’imposta, invece, il calcolo definitivo sarà effettuato con il conguaglio fiscale di fine anno.

Se nel corso del 2026 la prestazione di accompagnamento alla pensione è terminata ed è presente una pensione, il beneficio spettante per il periodo in cui la prestazione di accompagnamento alla pensione era in pagamento sarà corrisposto in un’unica soluzione sulla prestazione pensionistica.

Al termine dell’anno fiscale l’INPS, come sempre, verificherà il reddito complessivo effettivamente percepito, le ritenute erariali effettivamente pagate, le eventuali detrazioni di imposta applicate e calcolerà gli eventuali conguagli.

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