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Irpef prima casa 2014, esente il proprietario che ha pagato la mini imu

Niente irpef e addizionali sulle prime case che nel 2013 non hanno pagato l'imu, ma che a gennaio hanno versato il conguaglio. A precisarlo l'agenzia delle entrate con il provvedimento numero 34411 del 10 marzo 2014. Sono stati, quindi, corretti i modelli 730/2014 e relative istruzioni

Le istruzioni di compilazione, infatti, non chiarivano come si sarebbero dovuti regolare i proprietari di immobili che non hanno pagato l'imposta municipale unica sulla prima abitazione, ma hanno dovuto versare il conguaglio di gennaio 2014. Nella precedente formulazione del modello c'erano dubbi interpretativi

Vediamo punto per punto cosa è stato chiarito:

- Imu non pagata affatto: il reddito delle prime case e relative pertinenze che hanno goduto dell'abolizione 2013 senza dover versare la mini imu concorre alla formazione dell'imponibile ai fini irpef, beneficiando però di una deduzione pari all'ammontare della rendita catastale

- Imu pagata: le abitazioni principali di lusso (categoria a1, a8 e a9) che hanno già pagato l'imu, non devono pagare l'irpef in dichiarazione dei redditi, per cui non beneficiano della relativa deduzione

- Mini imu pagata: gli immobili soggetti alla mini imu di gennaio non pagano né irpef né addizionali e, non concorrendo all'imponibile, non godono neppure delle relative deduzioni. In questi casi, nella colonna 12 del quadro b  (redditi da fabbricati) dedicata ai casi particolari imu va indicato il codice 2. Inoltre è necessario riportare alla voce "imu dovuta per il 2013“  (colonna 10) la mini imu

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