Nel caso in cui vengano eseguiti interventi edilizi sulle parti comuni di un edificio pagati dai singoli proprietari con la procedura di bonifico bancario prevista per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia fiscalmente agevolati, è possibile beneficiare del bonus ristrutturazioni con l’attribuzione del codice fiscale cumulativo. A renderlo noto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015.
La risoluzione è arrivata in risposta al quesito di un contribuente. Le Entrate hanno ricordato che, in riferimento alla tipologia di lavori descritta nel quesito, fin dall’entrata in vigore della legge istitutiva (la 449/1997), l’allora Ministero delle Finanze aveva precisato che la fruizione dell’agevolazione è subordinata alla circostanza che sia il condominio l’intestatario delle fatture e l’esecutore, tramite l’amministratore o uno dei condòmini, degli adempimenti richiesti dalla normativa.
Ma l’ente ha poi evidenziato che avendo i contribuenti in questione eseguito i pagamenti con la procedura giusta per la fruizione del bonus ristrutturazioni, cioè con apposito bonifico “parlante”, è stato regolarmente rispettato l’obbligo, in capo all’istituto bancario o a Poste, di operare la prescritta ritenuta dell’8% sulle somme accreditate (articolo 25 del Dl 78/2010).
E’, tuttavia, da precisare che con la circolare 11/2014 l’Agenzia delle Entrate aveva sottolineato che, per fruire della detrazione relativa a spese su parti comuni, anche i condomìni minimi, ossia quelli con non più di otto condòmini (che non hanno l’obbligo di nominare un amministratore), devono richiedere l’attribuzione del codice fiscale. Il nodo della questione, dunque, sta nel codice fiscale del condominio.
Cosa fare quindi? Presto detto. Entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese è necessario presentare a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, tramite modello AA5/6; versare mediante F24 (codice tributo 8912), a nome del condominio, con indicazione del cf attribuito, la sanzione minima di 103,29 euro, per omessa richiesta del codice fiscale; inviare una comunicazione in carta libera all’ufficio delle Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio.
Nella comunicazione, unica per tutti i condòmini, devono essere specificati, distintamente per ciascuno di essi: le generalità e il codice fiscale; i dati catastali delle rispettive unità immobiliari; i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi; le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.
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