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Entro il 28 febbraio è necessario presentare la dichiarazione Iva 2017, relativa all'anno di imposta 2016, che da quest’anno deve essere presentata in forma autonoma. Obbligati a presentarla entro la scadenza sono tutti coloro che esercitano attività di impresa, attività artistiche o professionali e che sono titolari di partita Iva.

Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione rientrano anche coloro che hanno cessato l’attività e curatori fallimentari o commissari liquidatori per fallimenti con inizio nel corso del 2016 e per quelli successivi alla chiusura del periodo d’imposta 2016.

I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva 2017 sono:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva;
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

La dichiarazione Iva deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate e può essere trasmessa: direttamente; tramite un intermediario abilitato; tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni); tramite società appartenenti al gruppo.

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