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Cambiano gli interessi di mora relativi alle somme versate in ritardo, a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Dal 15 maggio 2017, secondo quanto stabilito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, il tasso di interesse annuale sarà pari al 3,50%.

Il contribuente che riceve una cartella e non effettua il pagamento entro i 60 giorni dalla notifica, è tenuto a pagare gli interessi di mora ad un tasso determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia. 

Il tasso d’interesse, che si applica a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, a partire dal 15 maggio prossimo scenderà dal 4,13% al 3,50% annuo.

La misura, come previsto dall’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, è stata rideterminata in considerazione della media dei tassi bancari attivi, in basse alle stime fornite dalla Banca d’Italia.

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