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I contribuenti che hanno posseduto nel 2017 uno dei redditi indicati all’art. 6 del T.U.I.R. sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 o il modello Redditi 2018 ex Unico. Anche chi rientra in uno dei casi di esonero può presentare la dichiarazione al fine di recuperare eventuali spese detraibili o deducibili effettuate a nome del contribuente dichiarante o per conto di un familiare.

I contribuenti che nel periodo d’imposta 2016 hanno posseduto uno dei redditi indicati all’art. 6 del T.U.I.R. sono obbligati a presentare la dichiarazione di redditi 2018. I redditi in questione sono:

  • redditi fondiari;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi d’impresa;
  • redditi diversi.

La dichiarazione di redditi è obbligatoria quando il contribuente è titolare di Partita Iva, anche se nel 2017 non ha prodotto alcun reddito; il contribuente ha cambiato lavoro nel corso del 2017 e per questo ha ricevuto più di una certificazione unica 2018 da parte di diversi datori di lavoro e nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi le 10,33 euro; il lavoratore è percettore di indennità pagate dall’Inps per cassa integrazione, mobilità in deroga o ordinaria, disoccupazione Naspi, nel caso in cui non siano state effettuate per errore le relative ritenute o se non si rientra nelle condizioni di esonero presentazione dichiarazione dei redditi; il contribuente che ha percepito redditi da lavoro dipendente ha fruito erroneamente di deduzioni e detrazioni non spettanti; il contribuente che ha percepito redditi da lavoro dipendente ha ricevuto retribuzioni pagate da privati non sostituti d’imposta; il contribuente ha percepito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente, fatta eccezione per Tfr, arretrati, indennità per la cessazione di cococo, qualora erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte.

E ancora, i contribuenti con reddito da lavoro dipendente e/o percettori di redditi assimilati senza detrazioni e trattenute addizionali comunale e regionale all’Irpef, in questo caso l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi è previsto solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera i 10,33 euro. I contribuenti che hanno percepito redditi a titolo di plusvalenze, come ad esempio i guadagni di trading online, e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva.

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