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Anche il mese di luglio è ricco di appuntamenti con il Fisco. Vediamo, giorno per giorno, quali sono le date da ricordare.

9 luglio

In merito alle dichiarazioni dei redditi (modello 730/2018) presentate dai contribuenti dal 23 al 30 giugno 2018, i Caf e i professionisti abilitati devono rilasciare al contribuente la copia della dichiarazione dei redditi elaborata (Mod. 730/2018) e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3. Devono poi trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate gli stessi documenti, correlati dal risultato contabile delle dichiarazioni (mod. 730-4) e le buste contenenti le schede relative alla destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef (ossia, le buste chiuse contenenti il mod. 730-1).

16 luglio

I titolari di Partita Iva devono versare la 2° rata del saldo Iva relativo al 2017 risultante dalla dichiarazione Iva annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2018 - 30/06/2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,16%.

18 luglio

Scade il termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 18 giugno 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve).

23 luglio

Deve essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione modello 730/2018 e il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.

30 luglio

Scade il termine ultimo per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione della dichiarazione Iva 2018 relativa all’anno d’imposta 2017. Deve poi essere presentata la dichiarazione relativa all’ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dell’imposta di bollo sugli assegni circolari.

31 luglio

Deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esenzione del pagamento del canone Rai. La dichiarazione di esenzione deve essere spedita o consegnata entro il 30 aprile dell’anno di riferimento; coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.

Deve poi essere versata la 2° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,31%. Deve essere versata, in unica soluzione o come prima rata, l’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,31%. Deve essere versata la seconda rata semestrale/terza rata trimestrale del canone tv. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

Deve, inoltre, essere pagata la 1° rata del debito residuo che è stato comunicato dall’Agente della riscossione per perfezionare la “definizione agevolata” dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Deve essere pagata la 2° rata del debito residuo che è stato comunicato dall’Agente della riscossione per perfezionare la “definizione agevolata” dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali l’istanza di adesione è stata presentata entro il 31 marzo 2017. Deve essere pagata la 1° rata del debito residuo che è stato comunicato dall’Agente della riscossione per perfezionare la “definizione agevolata” dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata una precedente domanda di adesione. Deve essere pagato in unica soluzione il debito residuo che è stato comunicato dall’Agente della riscossione per perfezionare la “definizione agevolata” dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016.

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