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Manutenzione, ristrutturazione, pulizia di un condominio: sono tutte prestazioni sulle quali, al momento del pagamento, va operata una ritenuta del 4%. A occuparsene deve essere il condominio, in quanto sostituto d’imposta. Vediamo come ci si comporta in questo caso.

Al momento del pagamento di prestazioni relative a contratti di appalto di opere effettuate su un condominio, questo deve operare la ritenuta del 4% anche nel caso in cui i corrispettivi si riferiscano ad attività non abituali (registrate come redditi diversi). Il condominio deve versare la ritenuta nei tempi e nei modi previsti dal contratto (cioè entro il giorno 16 del mese successivo) per spese oltre i 500 euro, mentre se l’importo è inferiore il versamento va fatto entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.

Come versare la ritenuta? Il condominio dovrà versare la ritenuta del 4% tramite F24. Il codice tributo da riportare è 1019 per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi dell’Irpef e 1020 per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi dell’Ires. Inoltre, con cadenza annuale, il sostituto d’imposta deve rilasciare all’interessato una certificazione da cui risultino le somme erogate e le ritenute applicate.

Per quali interventi si applica la ritenuta? Come si legge tra le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, la ritenuta del 4% si applica ai corrispettivi dovuti per prestazioni relative ai contratti di appalto, di opere e servizi resi nell’esercizio di impresa ovvero nell’esercizio di attività commerciali occasionali e non abituali. Ad esempio, si applica alle prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, oppure per l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio.

La ritenuta del 4% deve essere applicata anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi resi da soggetti non residenti, qualora abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Sono esclusi invece i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, di assicurazione, di trasporto e deposito, a meno che il corrispettivo non sia dovuto in base a contratto di servizio di energia

La ritenuta del 4% non si applica inoltre ai corrispettivi pagati per , se accessoria rispetto alla cessione del bene; ai corrispettivi di prestazioni d’opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo (ad esempio prestazioni di professionisti quali ingegneri o architetti) perché già assoggettati alla ritenuta del 20%; alle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condomìni pagano mediante bonifici bancari o postali per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste.

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