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L’articolo 20 del Tur, relativo all’imposta di registro, è stato modificato a seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2019. Vediamo come.

Il nuovo testo dell’articolo in questione recita: “L’imposta (di registro NdR) è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. Tale testo sostituisce il precedente articolo 20 del Tur, che diceva invece: “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.

La differenza sta nell’applicazione della norma in termini di riqualificazione degli atti portati in registrazione. Il tema era quello della decorrenza della modifica normativa: retroattiva o no? Da applicarsi o meno solo agli atti portati in registrazione dopo il 1 gennaio 2018?

La risposta è stata data dall’Agenzia delle Entrate con il documento in replica alla Interrogazione parlamentare n. 5-00644 del 28/11/2018 in cui si afferma, da un lato, che la norma ha portata “innovativa” dell’articolo 20 Tur rappresentando una “rivisitazione strutturale, profonda e autentica della fattispecie impositiva pregressa”; dall’altro che si riconosce l’ “applicazione con riferimento all’attività di liquidazione dell’imposta effettuata dagli uffici dell’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2018 a prescindere dalla data di registrazione degli atti”.

In sostanza, per tutti gli atti, a prescindere dalla data della loro registrazione (quindi, anche anteriore al 1° gennaio 2018),  era stata ribadita la irretroattività del nuovo testo.

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