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Pace fiscale, il modulo dell’Agenzia delle Entrate per le liti pendenti
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Entra nel vivo la pace fiscale. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate si può già scaricare il modulo per richiedere la definizione agevolata, entro il 31 maggio, delle liti pendenti.

Nel dettaglio, si tratta della possibilità di chiudere la controversia con il Fisco pagando solo una parte delle somme contestate, senza l’aggiunta di sanzioni e interessi. Per i contribuenti che abbiano in primo grado e secondo grado è previsto il pagamento del 5% di quanto richiesto inizialmente evitando le spese legali.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che deve essere presentata una domanda per ciascuna delle liti pendenti definibili in maniera agevolata. Il termine ultimo per presentarle è fissato al 31 maggio 2019. Il modulo per inoltrare la richiesta è già disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il modulo compilato dovrà essere inviato in modalità telematica:

  • direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
  • recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

La pace fiscale prevede la definizione agevolata delle liti pendenti per le cause il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto fiscale. E a seconda del grado di giudizio e dell’esito si può arrivare fino a una riduzione del 95% dell’importo contestato. Questi sono i parametri per i pagamenti delle liti pendenti:

  • 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla CTP;
  • 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018,
  • 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado;
  • 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado;
  • 5% per le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl), per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
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