Il termine per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dall’impresa per gli imprenditori individuali scade il 31 maggio 2019. A comprovare la data dell’estromissione l’emissione della fattura elettronica qualora il fabbricato sia stato acquisito nell’ambito dell’impresa.
Il comma 66 della legge di Bilancio 2019 ha previsto la riapertura dei termini. La legge di Bilancio 2019 ha consentito tale procedura alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019.
Estromissione agevolata degli immobili strumentali dall’impresa individuale
Ma a chi spetta l’agevolazione? L’agevolazione spetta a coloro che al 31 ottobre 2018 rivestivano la qualifica di imprenditori individuali e che l’abbiano conservata fino al 1° gennaio 2019, quando decorrono gli effetti dell’esercizio dell’opzione per l’esclusione dei beni.
Quando non è possibile l’estromissione agevolata degli immobili strumentali? L’estromissione agevolata è preclusa qualora al 1° gennaio 2019 l’imprenditore abbia perso la sua qualifica. La qualifica di imprenditore si perde nel caso di concessione in affitto o usufrutto dell’unica azienda. Perdendo la qualifica di imprenditore si verifica il presupposto per l’attribuzione alla sfera patrimoniale individuale dell’ex imprenditore degli immobili strumentali, con la conseguente applicazione dell’imposizione ordinaria sulle plusvalenze eventualmente realizzate.
Possono essere oggetto di estromissione gli immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2 del Tuir. Quindi gli immobili strumentali per natura o per destinazione, purché posseduti al 31 ottobre 2018. L’estromissione dal patrimonio dell’impresa comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene estromesso e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
Il valore normale, in luogo dell’ordinaria disciplina di cui all’articolo 9 del Tuir, può essere determinato con il valore catastale ottenuto applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. Il costo fiscalmente riconosciuto si determina assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo di imposta 2018 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in due rate:
- la prima pari al 60% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2019;
- la seconda pari al restante 40% dell’importo dovuto entro il 16 giugno 2020.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account