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La comunicazione per la richiesta di applicazione dello sconto in fattura invece della detrazioni fiscali per l'ecobonus, anche se fatta dall'amministrazione, deve avere l'autorizzazione dell'assemblea condominiale

E' ciò che si evince dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n 660057/2019 che contiene le modalità attuative delle disposizioni contenute del dl crescita, che permettono ai beneficiari delle detrazioni per gli interventi di ecobonus e di riduzione del rischo antisismico di scegliere invece delle detrazioni, uno sconto nella fattura del fornitore. 

Secondo quanto stabilito dal provvedimento, qualora si tratti di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate (realizzata entro il 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa che dà diritto al beneficio) deve essere realizzata dall'amministratore di condominio. Ma, come stabilito dall'articolo 1135 del c.c, l'amministratore è obbligato ad eseguire le deliberazioni dell'assemblea e gli adempimenti fiscali del condominio, il quale è l'unico che può dare l'autorizzazione per richiedere lo sconto in fattura.

 

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