Tre mesi di tolleranza per accedere alle detrazioni fiscali anche in assenza di pagamenti tracciabili. Un emendamento al decreto Milleproroghe fa rientrare le spese effettuate in contanti dal 1° gennaio al 31 marzo 2020 nel novero delle agevolazioni riconosciute.
L’obiettivo dichiarato è quello di consentire anche ai contribuenti che hanno pagato in contanti (fino al 31 marzo 2020) di poter usufruire delle detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi) del 2021. Benefici estesi, quindi, anche per chi non abbia rispettato l’obbligo di effettuare pagamenti tracciabili (assegni bancari o postali, carte di credito o bancomat).
L’obbligo di effettuare le transazioni con pagamenti tracciabili, che consente di usufruire di una detrazione fiscale del 19% in dichiarazione, si applica alle spese mediche (ad eccezione di quelle in convenzione), alle spese per attività sportive per ragazzi, agli affitti per gli studenti fuori sede, alle spese per istruzione secondaria e universitaria, quelle funebri o per le badanti.
Sostanzialmente, l’obbligo vero e proprio di effettuare pagamenti tracciabili per le detrazioni fiscali scatterà dal 1° aprile 2020. A partire da quel giorno le spese indicate andranno pagate tramite “versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Ciò significa che saranno considerati validi anche i pagamenti con carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Mentre le “spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale” restano escluse dalla stretta sul denaro contante.
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