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Agevolazioni prima casa, i termini congelati per Covid
GTRES

Il decreto liquidità congela al 23 febbraio 2020 alcune scadenze utili per l’acquisto di agevolazioni per la prima casa. Vediamo quali.

A causa delle limitazioni nelle attività per l’emergenza sanitaria, l’iter per la fruizione dei benefici legati alla prima casa in certi casi può subire uno stop. Con il decreto liquidità (Dl 23/2020) sono quindi stati sospesi dal 23 febbraio e fino alla fine dell’anno i termini previsti per poter accedere a tali agevolazioni.

Ad esempio, il decorso del termine di 18 mesi per poter spostare la residenza nella nuova abitazione che si trova in un Comune diverso da quello della residenza attuale si ferma il 23 febbraio 2020 per riprendere il 1 gennaio 2021.

Oppure, nel caso del riacquisto della prima casa nel termine di 12 mesi dalla vendita di quella precedente per ottenere un credito di imposta (pari all’imposta di registro o all’Iva versata in sede di acquisto della casa poi rivenduta), questo termine si ferma il 23 febbraio 2020 per riprendere a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Non è invece stato congelato il periodo di cinque anni a partire dalla data del contratto di acquisto durante i quali chi acquista un immobile con benefici prima casa non deve vendere per poter mantenere le agevolazioni.

 
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