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Pulizia ordinaria del condizionatore, niente bonus fiscali
GTRES

Con la circolare 25/E del 20 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito a quanto disposto dal decreto rilancio. Vediamo, in particolare, cosa è stato affermato rispondendo al quesito relativo alla pulizia ordinaria del condizionatore

Per quanto riguarda la pulizia degli impianti di condizionamento, con la circolare 25/E, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto sottolineato che "con la circolare n. 20/E del 2020 è stato chiarito che per attività di sanificazione, in considerazione della ratio legis del credito d'imposta, deve intendersi un'attività finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19".

Aggiungendo: "Nelle 'Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020' (allegato n. 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020), con riferimento agli impianti di condizionamento, si stabilisce che: 'Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria'.

In definitiva, per gli impianti di condizionamento, i Protocolli di regolamentazione di cui sopra prevedono, tra gli altri, l'obbligo di escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, il rafforzamento ulteriore delle misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, la sostituzione, se tecnicamente possibile, dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, la garanzia dello svolgimento della pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati".

L'Agenzia delle Entrate ha quindi evidenziato: "Pertanto, in termini generali, l'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di 'sanificazione', così come qualificate dalla circolare n. 20/E del 10 luglio 2020.

Di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare 'la capacità filtrante del ricircolo' attraverso, ad esempio, la sostituzione dei 'filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate', mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 125 del Decreto, rilevanti ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 125 del Decreto".

Quindi, la pulizia ordinaria del condizionatore non rientra tra gli interventi agevolabili, in quanto non è considerata un'attività di sanificazione, per la quale si ha diritto al credito d'imposta del 60% della spesa sostenuta, come previsto dal decreto rilancio. Discorso diverso per le spese effettuate per aumentare la capacità filtrante del ricircolo, ad esempio con la costituzione dei filtri.

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