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Imu e Tari 2021, le novità per i pensionati all'estero
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La risoluzione n. 5 dello scorso 11 giugno del dipartimento delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti sul pagamento di Imu e Tari 2021 per i pensionati all'estero.

Secondo quanto stabilito, "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".

Con la risoluzione in esame in tema di Imu e Tari 2021, il dipartimento delle Finanze ha spiegato che l'agevolazione prevista non può essere concessa indipendentemente dal Paese di residenza del pensionato. Questo perché "la norma prevede espressamente che, tra le altre condizioni, sussista anche quella della residenza 'in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia', ossia deve coincidere lo Stato di residenza, diverso dall'Italia, e lo Stato che eroga la pensione".

Secondo quanto spiegato, poi, con pensione in regime internazionale si intende "una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati: in Paesi Ue, See (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, e in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), con la sola eccezione del Messico e della Repubblica di Corea le cui convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. Di conseguenza, non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021".

Come sottolineato, nella categoria di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale, le quali possono usufruire della riduzione alla metà dell'Imu e anche del versamento in misura ridotta di due terzi della Tari.

Il dipartimento delle Finanze ha infine chiarito che è esclusa dall'applicazione dell'agevolazione "la circostanza in cui la pensione sia maturata esclusivamente in uno Stato estero, poiché in questo caso manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge".

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