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Con la risposta n 453/2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni sulla possibilità di usufruire del superbonus per un condominio misto e sulla modalità di calcolo del risparmio energetico ottenuto

Nello specificio, il caso riguarda un edificio composto da tre fabbricati, formati dagli immobili di un condominio e di un istituto di credito. I condòmini vogliono eseguire degli interventi di riqualificazione energetica per usufruire del superbonus. Il condominio chiede all'Agenzia delle Entrate come debba procedere ai fini della valutazione del requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche richiesto dalla normativa.

L'Istante ritiene corretto che, ai fini del requisito del miglioramento di due classi energetiche, vengano considerati "i soli interventi sui volumi "A" e "B", che costituiscono condominio, sebbene collegati, ai piani terra e primo, con il volume "C"

L'Agenzia delle Entraet sulla base della normativa del superbonus, nel presupposto che l'edificio nella sua interezza sia costituito dai volumi "A", "B" e "C", ritiene che l'Istante con riferimento ai lavori di efficientamento che andrà ad effettuare sui volumi A e B, dovrà valutare il rispetto del 25 per cento minimo della superficie disperdente lorda interessato dall'intervento, richiesto per usufruire del Superbonus, considerando l'edificio nella sua interezza (Volumi "A", "B" e "C").

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