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Bonus casa, qual è la differenza tra visto di conformità e asseverazione
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Tra i documenti necessari per usufruire del superbonus 110 per cento, ma non solo, ci sono il visto di conformità e l'asseverazione. Ma qual è la differenza tra loro? Scopriamolo.

La circolare delle Entrate con i chiarimenti su visto di conformità e asseverazione

Capire la differenza tra visto di conformità e asseverazione è importante. Si ricorda che il decreto legge anti frodi ha introdotto l'obbligo di visto di conformità e asseverazione anche per bonus facciate, bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il visto di conformità è quel documento elaborato da un professionista abilitato necessario per verificare la regolarità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte per ottenere il superbonus 110%. Con il visto di conformità, dunque, si certificano i presupporti che danno diritto alla detrazione. Il documento viene rilasciato dopo la trasmissione telematica di tutti i documenti. Il visto di conformità, di fatto, rappresenta la congruenza tra quanto utilizzato e quanto previsto dalla normativa.

L'asseverazione tecnica è quel documento che deve essere allegato alla richiesta del superbonus 110 per cento nel momento in cui si invia telematicamente la pratica all'Enea. L'asseverazione tecnica viene rilasciata da un tecnico abilitato, come un geometra, un ingegnere o un architetto. Con l'asseverazione tecnica si dimostra di possedere tutti i requisiti tecnici per accedere al bonus e la congruità delle spese sostenute, ossia che i costi dichiarati nel computo metrico estimativo rispecchiano quelli degli interventi da fare.

Attenzione, però. In base a quanto stabilito dal decreto legge anti frodi, le asseverazioni necessarie per il superbonus e per altre agevolazioni sono differenti. Per il superbonus o per il bonus relativo al rischio sismico servono l'asseverazione tecnica che certifica l'esistenza dei requisiti minimi, il visto di conformità e l'asseverazione che dimostra la congruità delle spese. Per il bonus facciate con cessione del credito non serve trasmettere l'asseverazione dei requisiti minimi, ma solo il visto di conformità e l'asseverazione che dimostra la congruità delle spese. Per l'ecobonus è necessario trasmettere l'asseverazione tecnica dei requisiti minimi, se i lavori sono iniziati prima del 6 ottobre 2020, e l'asseverazione che dimostra la congruità delle spese, se i lavori sono iniziati dopo il 6 ottobre 2020. 

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