Nel momento in cui l'immobile ristrutturato viene venduto, cosa accade alle rate di detrazione residue non fruite? Una domanda che desta interesse e alla quale ha risposto il Fisco, facendo un po' di chiarezza.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, è stato domandato: "Ho venduto un appartamento per il quale mi resterebbe da beneficiare ancora di un’ultima rata (la quinta) per il credito ristrutturazione (lavori antisismici). Non avendo specificato nulla nel rogito, in teoria avrei perso quell'ultima rata oppure, essendo io proprietario fino ad aprile di quest'anno, il prossimo anno riuscirò a detrarre quell'ultima rata?".
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha innanzitutto ricordato che la variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione, comporta, generalmente, il trasferimento delle quote di detrazione non usufruite.
Chi detrae le quote non utilizzate in caso di vendita dell'immobile?
Quando si vende l'immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, viene trasferita per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare, a patto che non ci sia un diverso accordo delle parti (articolo 16-bis, comma 8, del Tuir).
Il Fisco ha poi chiarito che "la quota detraibile relativa all'anno di trasferimento dell'immobile spetta per intero al contribuente che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno (circolare n. 95/2000, punto 2.1.14)".
Con la circolare n. 7/2021, l'Agenzia delle Entrate ha però chiarito che, nei casi in cui nell'atto di trasferimento dell'immobile non sia stato specificato che il venditore conserva la detrazione delle rate residue, per manifestare questa volontà va bene anche una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, con la quale viene dato atto che l'accordo esisteva dalla data del rogito.
Chiaramente, in sede di dichiarazione dei redditi, il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con quanto indicato nell'accordo formalizzato successivamente.
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