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Impianto fotovoltaico
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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di superbonus 110 per cento e installazione di un impianto fotovoltaico. È possibile beneficiare dell’agevolazione anche se l’utenza e il contratto di cessione con GSE sono intestati al comproprietario? Ecco quanto chiarito.

Con la risposta n. 545, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi di un contribuente che, in qualità di comproprietario di un’unità immobiliare residenziale, ha effettuato, quale intervento trainato, l’installazione di un impianto fotovoltaico, e ha fatto presente che l’energia non autoconsumata in sito (ovvero non condivisa per l’autoconsumo) viene ceduta in favore del gestore dei servizi energetici (GSE).

Secondo quanto specificato all’Agenzia delle Entrate, l’istante è committente dei lavori di efficientamento nonché intestatario delle fatture e colui che ha effettuato i pagamenti delle stesse, mentre l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il GSE è l’altro comproprietario e unico residente nell’abitazione.

Vista tale situazione, l’istante ha domandato all’Agenzia delle Entrate se, ai fini del superbonus, il beneficiario dell’agevolazione avendo sostenuto le spese per l’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico debba essere anche intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di cessione dell’energia in surplus al GSE.

Come funziona il superbonus 110 fotovoltaico?

Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il superbonus spetta per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato poi che, anche nel caso dell’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, il superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso in cui l’unità immobiliare dovesse essere in comproprietà fra più soggetti, come chiarito, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

Fotovoltaico 110 e GSE

La legge prevede poi che l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla condizione che sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a. l’energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Quindi, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, è necessario che sia stipulata con il GSE la specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica immessa in rete senza che sia posta dalla norma agevolativa alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, “in assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico”.

Rispondendo in particolare al quesito presentato dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che “l’istante ha prodotto, con documentazione integrativa, il ‘contratto per il ritiro dell’energia elettrica’ stipulato dal comproprietario dell’immobile con il GSE”, di conseguenza, l’istante può beneficiare del superbonus con riferimento alle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico anche se l’utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE l’energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l’auto consumo sono intestati all’altro comproprietario dell’immobile.
 

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