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Quali sono i termini per la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro per la locazione? Una domanda alla quale ha risposto il Fisco, spiegando quali sono i tempi che devono essere rispettati. Vediamo quanto precisato.

Tramite Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, il Fisco ha ricordato che i termini di decadenza per l’accertamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione sono indicati dall’articolo 76 del Dpr n. 131/1986.

Facendo chiarezza sui tempi, il Fisco ha poi sottolineato che per gli atti non presentati per la registrazione l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione (comma 1 dell’articolo 76). 

L’imposta di registro dovuta per le annualità successive alla prima, per le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili (e le relative sanzioni e gli interessi dovuti) deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento (comma 2-bis dell’articolo 76).

Come si paga l’imposta di registro sulla locazione?

Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate, per i contratti di locazione pluriennale il pagamento dell’imposta di registro può essere effettuato, alternativamente di anno in anno, fino alla scadenza, oppure in un’unica soluzione, per l’intera durata.

Se si sceglie di versare l’imposta di anno in anno è necessario provvedere spontaneamente al versamento per l’annualità successiva entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità. Il versamento può essere effettuato:

  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente;
  • con il modello F24 Elementi identificativi, utilizzando il codice tributo 1501.

Nel calcolo dell’imposta da versare si deve tener conto anche di eventuali adeguamenti del canone di locazione. Se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca l’imposta di registro per l’annualità successiva non è dovuta.
 

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