
Alcuni chiarimenti in tema di interventi di efficienza energetica e detrazioni fiscali, a fornirli è direttamente l’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, è stato chiarito se due distinte prestazioni lavorative eseguite sul medesimo immobile, eseguite con due diverse autorizzazioni, da due diversi fornitori, in due distinti anni, oggetto di due diverse e autonome comunicazioni all’Enea, possono beneficiare entrambe delle detrazioni previste.
Con la risposta n. 143/2023, l’Agenzia delle Entrate ha offerto i suoi chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare di entrambe le detrazioni in modo autonomo e distinto, nei limiti previsti dal legislatore. L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che l’articolo 2, comma 3, secondo periodo, del D.I. 19 febbraio 2007 prevede che, nel caso in cui l’intervento di risparmio energetico “consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile” (...), ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti”.
C’è poi la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, la quale chiarisce che “l’autonoma configurabilità dell’intervento è dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto oltre che dall’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, come ad esempio, Scia, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori”.
La circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 ha inoltre precisato che “l’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente”. L’autonomia dei singoli interventi viene quindi dimostrata dall’espletamento degli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.
Dimostrando quindi con gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione degli interventi l’autonomia dei singoli lavori eseguiti su uno stesso immobile, è possibile beneficiare delle diverse detrazioni relative ai differenti anni d’imposta.
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