Novità in tema di crediti legati al superbonus e ad altri bonus edilizi. È possibile richiedere l’annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi. Ma come fare? A spiegarlo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023.
Come effettuare la richiesta di annullamento
Secondo quanto precisato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti. La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.
in attesa dell’attivazione della “Piattaforma cessione crediti” che consentirà l’invio della richiesta di annullamento, la richiesta deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito. In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità. Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.
L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate, pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione; il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.
La richiesta di annullamento per l’utilizzo in compensazione con modello F24
Per quanto riguarda l’annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha spiegato che i cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (cosiddetti crediti tracciabili), che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito, possono chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.
La richiesta deve essere effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l’apposita funzionalità che sarà disponibile a decorrere dal 5 ottobre 2023.
L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate. Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.
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