
Quello della deducibilità delle spese telefoniche è un tema di sicuro interesse sia per i liberi professionisti che per le aziende, data la possibilità di ottenere importanti sgravi fiscali. Ma quali spese sono effettivamente deducibili e, ancora, che differenza c’è con quelle invece detraibili?
In linea generale, è normalmente possibile dedurre fino all’80% delle spese per telefonia fissa e mobile, prestando tuttavia attenzione alle dovute eccezioni previste per legge. Inoltre, è sempre utile avvalersi della consulenza di un commercialista, per verificare eventuali variazioni normative di anno in anno o, ancora, la presenza di bonus e incentivi temporanei.
Come dedurre le spese telefoniche
Non è raro che autonomi, liberi professionisti e aziende sostengano dei costi molto elevati per le spese telefoniche, data la natura della loro attività lavorativa. Per questa ragione, è prevista la possibilità di dedurre parte della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi, sempre che il proprio regime fiscale lo consenta.
Prima di entrare nel dettaglio del funzionamento della deducibilità delle spese telefoniche, tuttavia, è utile comprendere la distinzione tra spese deducibili e spese detraibili.
Differenza tra spese telefoniche deducibili e detraibili
Come già anticipato, è innanzitutto necessario capire la differenza tra spese telefoniche deducibili e i costi sostenuti, invece, detraibili. Di norma:
- le spese deducibili vengono sottratte al reddito complessivo e, di conseguenza, permettono al contribuente di approfittare di un reddito imponibile minore;
- le spese detraibili, invece, vengono sottratte all’imposta lorda che il contribuente deve pagare e, per questa ragione, non modificano il reddito imponibile.

Come facile intuire, la tipologia e la quota delle spese deducibili - così come per quelle detraibili - varia a seconda del regime fiscale di appartenenza.
Deducibilità delle spese telefoniche nel regime ordinario
Per chi si trova all’interno del regime ordinario, l’articolo 102 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi specifica che la deducibilità delle spese per telefonia mobile o fissa è pari all’80%. Con la risoluzione ministeriale 104/E/2007, è stata introdotta la possibilità di dedurre, sempre all’80%, anche:
- i canoni di locazione finanziaria o di noleggio;
- le quote di ammortamento;
- i costi di impiego e manutenzione di apparecchiature terminali per servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico.
Sono invece deducibili al 100%:
- le spese per gli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto merci da parte di imprese di autotrasporto, limitatamente a un impianto per veicolo. Quelli eccedenti sono deducibili all’80%;
- le apparecchiature terminali per la comunicazione che possono essere usate esclusivamente per attività imprenditoriali, per ragioni tecniche.
Deducibilità delle spese telefoniche nel regime semplificato
Per i liberi professionisti e le aziende che si trovano all’interno del regime semplificato, che prevede minori obblighi di contabilità per alcune soglie di volumi di fatturato, il riferimento per la deducibilità delle spese telefoniche è nell’articolo 66, sempre del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In generale, si può dedurre:
- l’80% delle spese telefoniche fisse - comprese le connessioni Internet - se l’uso è esclusivo per scopi aziendali;
- il 50% delle spese telefoniche fisse se l’uso è promiscuo, ovvero non solo riservate a scopi aziendali, ma anche personali;
- il 50% delle spese telefoniche mobile.
Deducibilità delle spese telefoniche nel regime forfettario
Il regime forfettario, introdotto nel 2014, è ormai l’opzione di preferenza per autonomi e liberi professionisti che, rimanendo entro limiti di fatturato stabiliti per legge, possono approfittare di speciali agevolazioni fiscali.
Proprio in virtù di queste agevolazioni - come il coefficiente di redditività e l’imposta sostitutiva fissa - non è possibile approfittare della deducibilità di nessuna spesa, compresi i costi sostenuti per la telefonia mobile o fissa.
Quanti cellulari si possono dedurre?
Uno dei dubbi più frequenti, in tema di deducibilità delle spese telefoniche, è relativo al numero complessivo di apparecchi cellulari che si possono dedurre a fini fiscali. Come si procede?
In realtà, non vi sono precisi limiti sul numero di telefoni cellulari: possono finire in deduzione tutti gli apparecchi necessari per lo svolgimento della propria attività, purché il loro uso a scopi aziendali o professionali sia dimostrabile.
Uno sguardo alle spese telefoniche detraibili
In questo frangente, è utile anche uno sguardo alle spese telefoniche detraibili, ovvero quelle che non influenzano il reddito imponibile ma vengono sottratte all’imposta lorda. In genere, la detraibilità riguarda soprattutto l’IVA e, come previsto dal DPR 633 del 1972, deriva dalla tipologia di utilizzo delle apparecchiature telefoniche.
Detraibilità delle spese telefoniche a uso esclusivo
Le spese telefoniche, sia fisse che mobile, a uso esclusivo - quindi relative unicamente all’attività svolta - sono detraibili al 100%. La detrazione comprende:
- l’acquisto di terminali, come telefoni cellulari e apparecchi fissi;
- l’acquisto di linee telefoniche o internet;
- le spese di mantenimento.
Detraibilità delle spese telefoniche a uso promiscuo
Quando, invece, le spese telefoniche derivano da un uso promiscuo - quindi le necessità di telefonia soddisfano sia scopi personali che professionali - la detraibilità è fino al 50%.

Anche in questo caso, saranno comprese le spese di acquisto di terminali fissi e mobili, le linee di collegamento telefoniche e internet e le spese di mantenimento.
Detraibilità delle spese telefoniche e regime forfettario
È utile sottolineare che, per chi si trova all’interno del regime forfettario, anche per le spese detraibili valgono le medesime considerazioni fatte per i costi deducibili.
Proprio poiché il regime forfettario gode di speciali agevolazioni, come la già citata imposta sostitutiva fissa e i coefficienti di redditività a seconda del tipo di attività svolta, non è possibile detrarre alcuna spesa telefonica.
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