La detrazione per l’acquisto del box auto spetta anche al familiare convivente? Quali sono le disposizioni in merito? A ricordarlo è il Fisco, sottolineando che l’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera d), tra gli interventi ammessi a fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, comprende quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Ma ci sono delle precise condizioni da rispettare. Vediamo quali sono.
L’approfondimento arriva in seguito a un quesito posto a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, eccolo: “Quale coniuge convivente, vorrei acquistare un’autorimessa di nuova costruzione che sarà pertinenziale all’abitazione in cui vivo, ma di proprietà di mia moglie. Posso usufruire della detrazione provvedendo al pagamento con bonifico bancario della fattura a me intestata?”.
Detrazioni acquisto box pertinenziale, quando se ne ha diritto
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha innanzitutto ricordato che l‘articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera d) comprende tra gli interventi ammessi a fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
L’agevolazione, in particolare, viene riconosciuta:
- per gli interventi (di nuova costruzione) effettuati per realizzare parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa;
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Il Fisco ha poi ricordato che la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che per avere diritto all’agevolazione per l’acquisto di un box auto il bonifico deve essere eseguito, in linea generale, dal proprietario o dal titolare del diritto reale dell’unità abitativa sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box. Ma, come precisato, fermo restando il vincolo pertinenziale, che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione può essere riconosciuta anche al familiare convivente che ha effettivamente sostenuto la spesa. In questo caso, come indicato dalla circolare n. 11/2014, risposta 4.6, nella fattura deve essere attestato che le spese agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a suo carico.
Segui tutte le notizie del settore immobiliare rimanendo aggiornato tramite la nostra newsletter quotidiana e settimanale. Puoi anche restare aggiornato sul mercato immobiliare di lusso con il nostro bollettino mensile dedicato al tema.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account