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tasso interesse legale
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Dal 1° gennaio 2025, è entrata in vigore la misura del saggio degli interessi legali, che per quest’anno scende al 2% annuo (articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 dicembre 2024) rispetto al tasso del 2,5% fissato per l’anno appena trascorso. L’Inps, con la circolare numero 1 dello scorso 3 gennaio, ha fornito dei chiarimenti al riguardo.

Tasso di interesse legale 2025

L’Inps, infatti, ha comunicato che “nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 294 del 16 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata fissata al 2 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile”.

Cosa comporta il nuovo tasso di interesse legale

In relazione alla previsione del decreto ministeriale in esame, la misura del 2% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2025. Per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, ha specificato l’Inps, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

La stessa misura si applica anche in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. In questi casi risultano sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.

La misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

Cosa cambia per prestazioni pensionistiche e previdenziali

Il decreto ministeriale in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2025. In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 2 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2025.

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