L’edilizia è assoggettata a diverse aliquote IVA, la cui variazione dipende da differenti fattori. Quando si paga al massimo?
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L’applicazione dell’IVA nell’edilizia segue delle regole alquanto complesse, con tre aliquote di riferimento, 4%, 10% e 22%, che variano a seconda che si tratti di cessioni di beni o prestazioni di servizi, ma anche della tipologia di intervento, della destinazione dell’immobile e della modalità di esecuzione dei lavori. 

Quando si applica l’IVA al 22% sull’edilizia? L’aliquota ordinaria è prevista nelle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto o d'opera, includendo anche la fornitura di beni finiti, materie prime e semilavorate, destinati alla realizzazione di immobili di lusso o di unità abitative che non rientrano nei requisiti stabiliti dalla legge Tupini. Questo è solo uno dei casi in cui l’IVA è al 22%: analizziamo anche gli altri, con uno sguardo alle aliquote agevolate e al regime di reverse charge. 

Quando si applica l’IVA al 22% in edilizia?

L’IVA al 22% trova applicazione in diversi contesti nell’edilizia, dall’acquisto dei materiali alle prestazioni di servizi e a quelle professionali, dalle compravendite alla manutenzione. Ecco le varie situazioni nel dettaglio. 

  • Acquisto di materiali e forniture: l’IVA è al 22% per tutti i beni che non rientrano tra quelli definiti “beni finiti”, quindi si estende alle materie prime e semilavorate, ma in generale ai manufatti. L’aliquota IVA è ordinaria anche quando il committente acquista direttamente i materiali e nei casi di beni finiti ceduti da un soggetto terzo rispetto a chi esegue i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Stesso regime vale per i beni significativi, con riferimento al valore eccedente che si ottiene sottraendo il valore dei suddetti beni all’importo complessivo dell’intervento.
  • Prestazioni di servizi: nessuna agevolazione quando si tratta della costruzione di immobili di lusso o privi delle caratteristiche degli edifici Tupini.
  • Compravendita: acquisto di un immobile di lusso che rientra nelle categorie A/1, A/8 e A/9, ma anche di fabbricati strumentali da un’impresa costruttrice o di ripristino entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori.
  • Prestazioni professionali e subappalto: nessuna riduzione IVA per servizi resi da architetti, ingegneri e altri professionisti tecnici, né per cessioni di beni e prestazioni di servizi in subappalto.
  • Manutenzione ordinaria e straordinaria: IVA al 22% per interventi su immobili che non hanno prevalente destinazione abitativa. 
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Edilizia: quando l’IVA è al 10%?

In determinati casi previsti dalla normativa fiscale, con l'obiettivo di incentivare il settore edilizio e la riqualificazione del patrimonio immobiliare, si applica l’aliquota ridotta al 10%. Anche in questo caso si registrano diversi ambiti di applicazione. 

Ristrutturazione e restauro conservativo: prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Sono agevolabili anche gli acquisti di beni, esclusi materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione di interventi di recupero edilizio. Forniture di beni finiti, a prescindere dal soggetto che effettua l’acquisto, ossia committente, ditta o prestatore d’opera.

Manutenzione ordinaria e straordinaria: IVA ridotta sulle prestazioni di servizi e sui beni, ma solo se questi sono ceduti nell’ambito del contratto di appalto, Clausole ben precise sono previste per i beni significativi, per i quali l’aliquota è al 10% solo sulla differenza tra il valore della prestazione e quello dei beni stessi.

Nuova costruzione seconda casa: per l’acquisto della prima casa si beneficia dell’IVA agevolata al 4%, mentre si sale al 10% nel caso di un immobile diverso dall’abitazione principale, a patto che non rientri nella categoria del lusso. 

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria: rientrano in questa tipologia strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, asili nido, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici per servizi religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. 

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Manutenzione straordinaria: IVA al 10 % o al 22%?

La manutenzione straordinaria può essere assoggettata a due differenti aliquote IVA, al 10% o al 22%, a seconda delle situazioni. Nel dettaglio, l’aliquota agevolata si applica alle prestazioni di servizi relative agli edifici a uso abitativo e sui beni, quando però i lavori sono eseguiti da un’impresa con contratto d’appalto. 

L’IVA è, invece, al 22%, per i beni o materiali acquistati direttamente dal committente e a quelli forniti da un soggetto diverso dall’esecutore dei lavori, ma anche per le prestazioni di servizi rese in subappalto. Lo stesso regime fiscale si applica alle parcelle dei professionisti, anche quando il loro lavoro rientra nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio. Si applica l’IVA al livello massimo, quindi al 22%, quando si effettua la manutenzione straordinaria su un immobile di tipo non abitativo. 

Qual è l’aliquota IVA applicabile al reverse charge in edilizia?

Anche nell’edilizia trova spazio il reverse charge, vale a dire il meccanismo di inversione contabile che sposta l’obbligo del versamento dell’IVA dal prestatore al committente. L’applicazione del reverse charge dipende da due condizioni essenziali: la presenza di un contratto di subappalto e l’appartenenza al settore edile delle due parti coinvolte nell’operazione. 

Nel caso del reverse charge in edilizia, non si applica un’aliquota IVA fissa, visto che questa può variare a seconda del regime previsto per la prestazione dei servizi e la cessione del bene, motivo per cui può essere al 4%, 10% e 22%. Da notare che la responsabilità relativa all’aliquota è in capo a chi deve fare il versamento al Fisco, quindi al committente e non già al prestatore. 

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